Su ItaliaOggi una ulteriore disamina del Milleproroghe che presenta misure di segno opposto: Anche relativamente ai bilanci 2022 il decreto Milleproroghe (n. 198/2022) infatti, se da un lato consente di sterilizzare le perdite d’esercizio, il provvedimento non opera nessuna proroga alla continuità aziendale, principio contabile cardine dell’Oic 8 su cui poggia la dimostrazione che l’impresa è in grado di proseguire l’attività. Anche per i bilanci di prossima approvazione si ripresenta dunque lo stesso schema che era stato proposto per il 2021: la possibilità di operare la sospensione delle perdite d’esercizio, senza tuttavia che i vertici aziendali possano avvalersi di una deroga al principio della continuità aziendale, deroga che dovrebbe essere in grado di concedere una “copertura” all’operato di amministratori e sindaci nell’anno contingentato dalla guerra russo ucraina. Per i sindaci il rischio è quello di una errata valutazione in relazione alla verifica dell’adeguatezza e del funzionamento degli assetti amministrativi e di controllo nella prospettiva della continuità dell’attività della società. Inoltre, sui sindaci ricade l’onere di verificare che esistano concrete prospettive per la copertura delle perdite subìte nel 2022 tramite la pianificazione formulata dagli amministratori; nel caso della sterilizzazione dei risultati economici negativi il compito potrebbe presentarsi più arduo del normale, in quanto il termine entro il quale le perdite devono essere ripianate (o devono essere adottati i provvedimenti richiesti quali la riduzione del capitale sociale, la sua ricostituzione o la trasformazione societaria) è rinviato fino al momento in cui si terrà l’assemblea chiamata alla approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo (quindi nel 2027). Gli oneri che ricadono sugli amministratori sono più di uno. Sempre al fine di garantire la continuità aziendale l’organo amministrativo dovrà costantemente monitorare la situazione patrimoniale, ricercando misure idonee ad acquisire risorse utili al prosieguo dell’attività e, in ogni caso, a ripristinare gli equilibri economico finanziari eventualmente compromessi. Soprattutto, gli amministratori dovranno formulare una pianificazione quinquennale che preveda il ritorno ai risultati economici positivi nel corso degli esercizi successivi al 2022.