Srl, quote di partecipazioni anche con il crowdfunding


Anche le quote di partecipazione nelle srl potranno essere offerte al pubblico per reperire risorse finanziarie attraverso le piattaforme di crowdfunding. Potranno quindi reperire capitali rivolgendosi ai mercati finanziari non più soltanto le spa e le start up innovative ma anche le normali srl, tipicamente caratterizzate da una forte carenza di mezzi che ne preclude il ricorso al credito alternativo a quello bancario. La possibilità di ampliare le opportunità di raccolta di capitali a favore delle srl è prevista dallo schema di dlgs attuativo del regolamento Ue 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento Ue 2017/1129 e la direttiva Ue 2019/1937, in settimana sul tavolo del consiglio dei ministri. Le autorità nazionali competenti degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del predetto regolamento 2020/1503, che disciplina tra l’altro l’operato dei fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, sono la Consob e la Banca d’Italia. A carico di questi operatori, la non corretta applicazione delle regole del crowdfunding determinerà una sanzione fino a cinquecentomila euro.

I fornitori di servizi di crowdfunding. Tali operatori (generalmente banche e società finanziarie abilitate) svolgono un ruolo fondamentale nell’intermediazione finanziaria in quanto devono valutare se i servizi che vengono offerti siano appropriati per i potenziali investitori (chiedendo informazioni circa l’esperienza, gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria e la comprensione di base dei rischi legati all’investimento in generale).

Il crowdfunding e le srl. In pratica, le quote possono essere sottoscritte dagli investitori che però devono essere messi in condizione di investire nel progetto di finanziamento attraverso una apposita comunicazione, da predisporsi d parte dei fornitori di servizi di crowdfunding. Tecnicamente, in deroga a quanto previsto dall’art. 2468, co. 1, c.c. le quote di partecipazione in srl possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal regolamento 2020/1503.

Gli investitori. Qualora l’investitore decida di aderire all’offerta al pubblico delle partecipazioni nella srl deve conferire mandato agli intermediari incaricati affinché questi: 1) effettuino l’intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell’identità degli stessi e delle quote possedute; 2) rilascino una certificazione comprovante la titolarità delle quote, che è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote; 3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote (che avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario); 4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l’intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza. L’esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da srl ovvero di quote rappresentative del loro capitale, non necessita della stipulazione di un contratto scritto.

Sanzioni. Nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding, in caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento 2020/1503 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 500.000. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai predetti importi, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto.

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