Sul massimario della Cassazione le principali novità del nuovo Codice della crisi e il ruolo degli organi di controllo


Su ‘edotto.com’ la disamina dell’Ufficio del Massimario della Cassazione sulle principali novità normative introdotte a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi di impresa (D. Lgs. n. 14/2019) e del collegato Decreto Insolvency (D. Lgs. n. 83/2022).

La Relazione n. 87 del 15 settembre 2022, in particolare, è dedicata ai principi del nuovo Codice e alle modifiche di maggiore rilievo, comprese quelle che interessano gli Uffici giudiziari nell’applicazione delle nuove disposizioni.

Questo, a partire dalla nuova definizione di “crisi” contenuta nel Codice, intesa come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”. Un concetto, ossia, definito in funzione prospettica, come probabilità di futura insolvenza.

Evidenziata anche l’importanza degli “adeguati assetti” e del ruolo dell’organo di controllo: l’obbligo per l’impresa di dotarsi di adeguati assetti rappresenta un perno centrale del sistema di “early warnings“, destinato a favorire l’emersione tempestiva della crisi d’impresa, sul presupposto che “affrontare tardivamente tale situazione, quando ormai si è verificata la perdita della continuità aziendale, rappresenta un danno per l’intero sistema economico e per gli stessi creditori”.

Un capitolo a parte è dedicato alla segnalazione dei creditori pubblici qualificati, ossia i principali creditori istituzionali (fisco ed enti gestori dei contributi previdenziali ed assistenziali), i quali potranno svolgere un importante ruolo di individuazione dei prodromi della crisi di impresa, sollecitando l’organo di controllo e le imprese ad adottare in modo più tempestivo strumenti di soluzione della stessa prima che sia destinata ad aggravarsi in modo irreversibile.

Rispetto alla nuova procedura della composizione negoziata, inserita nel Titolo II del nuovo Codice sostituendo integralmente l’originaria composizione assistita davanti agli OCRI, viene ricordata la finalità di “fornire alle imprese in difficoltà nuovi strumenti per prevenire l’insorgenza di situazioni di crisi o per affrontare e risolvere tutte quelle situazioni di squilibrio economico-patrimoniale che, pur rivelando l’esistenza di una crisi o di uno stato di insolvenza, appaiono reversibili”.

Individuati, a seguire, gli spazi applicativi delle nuove norme: secondo il Massimario, il presupposto oggettivo, che va da uno stato di pre-crisi fino ad una situazione prossima o addirittura di insolvenza, purché ancora reversibile, rappresenta certamente uno degli aspetti più interessanti e, al tempo stesso, critici, della composizione negoziata e del concordato semplificato;

Il presupposto soggettivo è, invece, costituito dalla qualità di imprenditore, di piccole o anche rilevanti dimensioni, anche se non commerciale (compresi gli imprenditori agricoli ma anche le start up innovative), purchè iscritto nel registro delle imprese, rimanendone escluse le figure dei professionisti e dei consumatori, per i quali restano percorribili solo gli istituti del sovraindebitamento.

Ed è stato sottolineato, in tale contesto, il ruolo centrale dell’esperto indipendente, a cui compete, in primo luogo, di incontrare prontamente l’imprenditore e di facilitare le trattative nell’ambito della procedura di composizione negoziata.

La disamina della Cassazione si sofferma anche su ulteriori aspetti, quali il piano attestato di risanamento e gli accordi esecutivi, l’accordo di ristrutturazione dei debiti (ordinario, ad efficacia estesa e agevolato), la rinegoziazione dell’accordo, il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, il concordato preventivo liquidatorio e il concordato preventivo in continuità, il trattamento dei crediti erariali (c.d. transazione fiscale), la liquidazione giudiziale sostitutiva del fallimento, le novità riguardanti il sovraindebitamento, l’esdebitazione “di diritto” e quella del debitore incapiente.

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