Su ItaliaOggi/Sette una attenta disamina sul ‘rating di legalità’.
Il rating di legalità si rivela un requisito sempre più indispensabile per l’accesso al credito bancario da parte delle imprese. E i meccanismi di premialità sono presi sempre più in considerazione dalle banche italiane. Basti pensare che, durante il 2021, Unicredit ha concesso affidamenti al 100% delle aziende titolari di rating che ne hanno fatto richiesta, come rilevabile nella relazione annuale inviata a Banca d’Italia (“Nel corso del 2021 non sono stati rilevati episodi di diniego a richieste di affidamento avanzate da aziende titolari del Rl”, si legge nel documento). Oltre a ciò, UniCredit ha anche “stabilito che l’organo deliberante dovrà dare priorità alle richieste di finanziamento avanzate dalle aziende titolari del rating di legalità”. Invece, Banca Intesa San Paolo, nel definire “le componenti intangibili nel nuovo modello di rating corporate”, alla voce Gestione del rischio di impresa, richiede proprio il possesso del Rl. In tema di normativa interna e procedure, il Gruppo Monte Paschi specifica che “conformemente al disposto di legge, Mps ha inserito il rating di legalità tra gli elementi da valutare ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste nell’ambito del processo di concessione e revisione del credito, fattorizzandolo sia nella normativa interna sia negli applicativi di supporto”.
Su questo tema, UniCredit, “consapevole dell’opportunità rappresentata dal rating di legalità quale strumento utile per migliorare il tessuto economico sociale dei territori nei quali è attiva, ha introdotto al proprio interno un procedimento dedicato alla gestione della fattispecie, prevedendo condizioni particolari per agevolare l’accesso al credito”.
Come anzidetto, gli istituti di credito sono tenuti a inviare una relazione annuale alla Banca d’Italia (Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria, servizio supervisione bancaria), ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 57/2014. Ebbene dalla analisi di tutte le relazioni in possesso di Bankitalia emerge il dato per cui lo scorso anno, negli episodi di mancata concessione dell’affidamento, “nel 54,1% dei casi l’assenza di benefici è dipesa dalla mancata dichiarazione del titolo da parte dell’impresa nel corso dell’istruttoria”.
In altri termini le aziende che detenevano il Rl si sono dimenticate di dirlo agli enti creditizi e tale mancata comunicazione è stata la causa del diniego di affidamento. Sul punto però, c’è anche da evidenziare che secondo la relazione annuale dell’Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) del 2020 gli istituti potevano essere più proattivi, infatti, avrebbero potuto chiedere la sussistenza del requisito nel modello di domanda per il finanziamento.
Il rating di legalità e le aziende. La conformità delle aziende ai principi etici e di legalità è divenuta un elemento estremamente importante per operare nei mercati, pertanto la valutazione di tale conformità, effettuata tramite il rating di legalità, attesta i comportamenti virtuosi adottati dalla azienda. Tanto è vero che l’ultima bozza del nuovo codice degli appalti prevede all’art. 1 che l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto avvengano nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Inoltre, l’art. 109 prevede un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, fondato su requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, sul rispetto della legalità, l’impegno sul piano sociale. Ma soprattutto, il comma 7 dell’art. 222, prevede che: “Il rating di legalità concorre anche alla determinazione della reputazione dell’impresa”.
Il Rl si sostanzia nell’attribuzione di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di 3 stellette. L’attribuzione, “di natura volontaria e premiale”, è concessa gratuitamente dall’Agcm, in raccordo con i ministeri della giustizia e dell’interno. Il rating ha una validità di 2 anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. Inoltre, c’è da evidenziare che il Rl, rispetto alle normali certificazioni, viene attribuito da un ente pubblico, e non da un ente certificatore, che comunque è pagato dall’ente certificato.
Il Rl nasce per “promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali”, ma anche per supportare la “tutela dei consumatori” e la responsabilità sociale e ha in se una forte componente di premialità.
La natura premiale è riportata nella disposizione che istituisce il Rl (art. 5 ter del dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27): “del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario”.
I benefici. Le imprese che possiedono il rating di legalità sono titolate a ottenere diversi tipi di benefici: in sede di partecipazione a gare di appalto, in termini di riduzione dell’importo della garanzia del 30% (art. 93, c. 7, codice appalti pubblici) e punteggi aggiuntivi nei criteri di aggiudicazione (art. 95, c. 13); in fase di concessione di finanziamenti pubblici, con importi maggiorati del 5% rispetto a chi ne è sprovvisto oppure preferenza in graduatoria; ai fini dell’accesso al credito bancario, tramite la riduzione di tempi e costi per la concessione del finanziamento, nonché miglioramento del rating creditizio; oltre a un incremento del capitale reputazionale aziendale.