Finalmente in Gazzetta Ufficiale il regolamento per l’iscrizione nel registro dei revisori legali presso il Mef, dei revisori di paesi terzi


Dopo ben 12 anni dalla emanazione della Direttiva UE sulla revisione legale (la n.39/2010) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.264 dell’11 novembre scorso) il Regolamento relativo all’iscrizione al registro dei revisori legali di paesi terzi, secondo i criteri dettati dalla Direttiva Europea.

Qui di seguito il testo in Gazzetta Ufficiale:

Nel presente regolamento si intendono per: a) direttiva: la direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati così come modificata dalla direttiva 2008/30/CE dell’11 marzo 2008, dalla direttiva 2013/34/ UE del 26 giugno 2013 e dalla direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014; b) decreto: il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; c) TUF: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; d) Paese terzo: uno Stato che non è membro dell’Unione europea; e) revisore di un Paese terzo: una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d’esercizio o consolidato di una società avente sede in un Paese terzo e che è diversa da una persona iscritta nel registro di uno Stato membro in seguito all’abilitazione all’esercizio della revisione legale; f) ente di revisione contabile di un Paese terzo: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d’esercizio o consolidato di una società avente sede in un Paese terzo e che è diverso da un ente iscritto nel registro di uno Stato membro in seguito all’abilitazione all’esercizio della revisione legale; g) responsabile o responsabili dell’incarico: 1) il revisore o i revisori di un Paese terzo ai quali è stato conferito l’incarico di revisione legale e che firmano la relazione di revisione; 2) nel caso in cui l’incarico di revisione legale sia stato conferito ad un ente di revisione contabile, il revisore o i revisori designati dall’ente di revisione contabile come responsabili dell’esecuzione della revisione legale e che firmano la relazione di revisione; h) rete: la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore o un ente di revisione contabile di un Paese terzo che è finalizzata alla cooperazione e che: 1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o 2) è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o 3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l’utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali; i) sezione: la «sezione revisori o enti di revisione contabile di Paesi terzi» istituita nel Registro dei revisori legali, relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, di cui all’articolo 34, del decreto; l) parte A: l’apposita parte della sezione del registro dei revisori legali nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all’articolo 34, comma 1 del decreto, in conformità all’articolo 45, della direttiva; m) «parte B»: l’apposita parte della sezione del registro dei revisori legali nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all’articolo 34, comma 1 del decreto, in conformità all’articolo 36 del decreto, aventi sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformità all’articolo 46 della direttiva. Art. 2. Sezione relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi 1. È istituita nel registro dei revisori legali presso il Ministero dell’economia e delle finanze un’apposita sezione separata denominata «sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi», relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. 2. La sezione di cui al comma 1 è distinta in due parti: 1) parte A, nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all’articolo 34, comma 1 del decreto, in conformità all’articolo 45, della direttiva; 2) parte B, nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all’articolo 34, comma 1 del decreto, in conformità all’articolo 36, del decreto, aventi sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformità all’articolo 46 della direttiva. 3. Per ciascun revisore di un Paese terzo o di ente di revisione contabile di un Paese terzo iscritto nella parte A o B sono riportate le seguenti informazioni: a) le generalità e i recapiti del revisore di un Paese terzo ovvero la denominazione sociale, la forma giuridica e i recapiti dell’ente di revisione contabile di un Paese terzo con l’indicazione del rappresentante legale; b) i dati identificativi e i recapiti di tutti gli uffici responsabili che contribuiscono ai lavori finalizzati all’emissione delle relazioni di revisione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto; c) la denominazione dell’eventuale rete di appartenenza del soggetto istante; d) gli estremi di registrazione del soggetto istante in qualità di revisore o ente di revisione contabile nel paese di origine e l’indicazione dell’Autorità presso la quale il medesimo soggetto è registrato; e) gli estremi di eventuali registrazioni del soggetto istante come revisore o ente di revisione contabile di Paese terzo presso altri paesi dell’Unione Europea o dell’Area economica europea; f) i nominativi, le eventuali qualifiche professionali e i recapiti di tutti i membri degli organi di amministrazione o di direzione dell’ente di revisione contabile; g) i nominativi dei responsabili della revisione dei conti delle entità di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto, nonché gli estremi della relativa registrazione in qualità di revisori del paese di origine e l’indicazione se tali soggetti siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della direttiva. 4. Le informazioni contenute nella sezione parte A e parte B del registro dei revisori legali sono conservate in forma elettronica e accessibili gratuitamente sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze – registro dei revisori legali. 5. L’iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile nell’apposita sezione separata di cui al comma 1 non abilita detti soggetti all’esercizio della revisione legale in Italia. Art. 3. Aggiornamento della sezione 1. I revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti in apposita sezione del registro dei revisori legali sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione. Essi comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze qualsiasi modifica di tali informazioni entro 30 giorni dal verificarsi della modifica, e provvedono, se del caso, a presentare la relativa documentazione. 2. I soggetti istanti di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 5 e 10, per mezzo della compilazione di un apposito modulo reperibile sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze alla pagina registro dei revisori legali. 3. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede all’aggiornamento della sezione relativa ai revisori ed enti di revisione contabile di Paesi terzi. Capo II ISCRIZIONE DEI REVISORI E DEGLI ENTI DI REVISIONE CONTABILE DI CUI ALL’ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL DECRETO, IN CONFORMITÀ ALL’ARTICOLO 45 DELLA DIRETTIVA Art. 4. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano relazioni di revisione riguardanti conti annuali o consolidati delle entità di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto, in conformità all’articolo 45 della direttiva. Art. 5. Condizioni per l’iscrizione 1. L’iscrizione nell’apposita sezione del registro dei revisori legali — parte A — è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) il revisore di un Paese terzo o l’ente di revisione contabile di un Paese terzo sono tenuti al rilascio della relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati delle entità di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto; b) il revisore di un Paese terzo è in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della direttiva; c) negli enti di revisione contabile di un Paese terzo, la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione o di direzione è in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della direttiva; d) negli enti di revisione contabile di un Paese terzo, i revisori responsabili dell’incarico, incaricati della revisione delle entità di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto, sono in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della direttiva; e) la revisione dei conti delle entità di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto, è effettuata in conformità ai principi di revisione International Standards of Auditing (ISA) emanati dall’ International Federation of Accountants (IFAC) e in conformità alle regole di indipendenza di cui agli articoli 22, 22 ter e 25 della direttiva, ovvero in conformità a principi e regole equivalenti; f) il revisore di un Paese terzo o l’ente di revisione contabile di un Paese terzo pubblicano sul proprio sito internet una relazione di trasparenza annuale contenente le informazioni richieste dall’articolo 13 del regolamento (UE) n. 537/2014, ovvero ottemperano ad obblighi di informativa equivalenti; g) il revisore di un Paese terzo ovvero tutti i membri degli organi di amministrazione o di direzione dell’ente di revisione contabile del Paese terzo nonché i responsabili dell’incarico di entità di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto sono in possesso dei requisiti di onorabilità attestati secondo le modalità stabilite nell’articolo 7. Art. 6. Domanda di iscrizione 1. La domanda di iscrizione nell’apposita sezione del registro dei revisori legali — parte A, debitamente compilata e sottoscritta dal revisore o dal legale rappresentante dell’ente di revisione contabile di un Paese terzo, è redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze — registro dei revisori legali. 2. La domanda contiene: a) le generalità e i recapiti del revisore di un Paese terzo ovvero la denominazione sociale, la forma giuridica, i recapiti dell’ente di revisione contabile di un Paese terzo con l’indicazione del legale rappresentante; b) i dati identificativi e i recapiti di tutti gli uffici che contribuiscono ai lavori finalizzati all’emissione delle relazioni di revisione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto; c) la denominazione dell’eventuale rete di appartenenza e, in allegato, la relativa descrizione, tenuto conto della definizione di rete di cui all’articolo 1, comma 1, lettera h) ; d) gli estremi della registrazione del soggetto istante in qualità di revisore o ente di revisione contabile nel paese di origine e l’indicazione dell’Autorità presso la quale il medesimo soggetto è registrato; e) l’indicazione circa la sussistenza a carico del soggetto istante di provvedimenti di cancellazione in qualità di revisore o ente di revisione nel paese di origine; f) gli estremi delle eventuali registrazioni del soggetto istante o di precedenti rifiuti di domanda di registrazione, come revisore o ente di revisione contabile di un Paese terzo presso altri paesi dell’Unione Europea o dell’area economica europea; g) l’indicazione di eventuali procedimenti di registrazione pendenti in altri Stati membri dell’Unione europea o dell’Area economica europea; h) l’indicazione se il revisore del Paese terzo è in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dagli articoli 6, 7, 8 ,9 e 10 della direttiva; i) i nominativi, le eventuali qualifiche professionali e i recapiti di tutti i membri degli organi di amministrazione o di direzione dell’ente di revisione contabile; l) l’indicazione se la maggioranza dei membri degli organi amministrativi o direzione dell’ente di revisione contabile è in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della direttiva; m) l’indicazione delle entità di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto, per le quali si rilascia la relazione di revisione, con specificazione della data di inizio e fine incarico; n) negli enti di revisione contabile di un Paese terzo, i nominativi dei responsabili dell’incarico di revisione dei conti delle entità di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto, nonché gli estremi della relativa registrazione in qualità di revisori nel paese di origine e l’indicazione se tali soggetti siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della direttiva; o) la certificazione di cui all’articolo 7, fornita dal revisore di un Paese terzo, ovvero, in caso di ente di revisione contabile di un Paese terzo dai soggetti individuati alle lettere i) e n) ; p) l’indicazione dei principi di revisione applicati alla revisione dei conti delle entità di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto e l’indicazione se la revisione dei conti viene effettuata in conformità agli International Standards of Auditing (ISA) emanati dall’ International Federation of Accountants (IFAC) ovvero a principi equivalenti; in tale ultimo caso, è fornita in allegato un’attestazione che confermi l’equivalenza dei principi di revisione utilizzati a quelli ISA; q) l’indicazione dei principi e delle regole di indipendenza applicati e, in assenza della decisione di equivalenza di cui all’articolo 45, paragrafo 6, della direttiva, l’indicazione se la revisione dei conti viene effettuata in conformità a regole di indipendenza equivalenti a quelle degli articoli 22, 22 ter e 25 della direttiva o in conformità ai principi di indipendenza contenuti nel Codice di etica adottato dall’ International Federation of Accountants (IFAC Code of Ethics for Professional Accountants ) ovvero a principi equivalenti; in tale ultimo caso, è fornita in allegato un’attestazione che confermi l’equivalenza; r) l’indicazione se, negli ultimi dodici mesi, si è proceduto alla pubblicazione sul sito internet del revisore o dell’ente di revisione contabile della relazione annuale di trasparenza contenente informazioni equivalenti a quelle richieste dall’articolo 13 del regolamento (UE) n. 537/2014, ovvero si intenda procedere alla predetta pubblicazione nei quattro mesi successivi alla chiusura del proprio esercizio finanziario; s) una descrizione, in allegato, del sistema interno di controllo della qualità dell’ente di revisione contabile; t) l’indicazione se e quando è avvenuto l’ultimo controllo esterno della qualità e gli estremi identificativi dell’Autorità che lo ha svolto, fornendo in allegato, in caso di avvenuto controllo le informazioni necessarie per comprendere gli esiti, le principali carenze riscontrate e le misure assunte dal revisore o dall’ente di revisione contabile a fronte delle stesse. Ove sussistano ostacoli giuridici alla trasmissione delle informazioni richieste, una dichiarazione del soggetto istante che contenga le motivazioni per le quali le suddette informazioni non possono essere comunicate con indicazione dei relativi riferimenti normativi; u) l’elenco dei documenti allegati alla domanda. 3. La domanda di iscrizione, comprensiva dei relativi allegati e dell’attestazione di versamento del contributo di cui all’articolo 13, deve essere prodotta in lingua italiana o inglese; fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i documenti i cui originali siano redatti in una lingua diversa sono accompagnati da apposita traduzione italiana ufficiale e devono essere legalizzati o apostillati. Art. 7. Documentazione relativa ai requisiti di onorabilità 1. Ai fini dei requisiti di onorabilità, i revisori di Paesi terzi e i soggetti di cui all’articolo 6, lettere i) e n) , forniscono certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non si trovi nelle condizioni che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) , del decreto. I certificati sono corredati di un parere legale rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l’idoneità dei certificati all’attestazione medesima. 2. Qualora l’ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui al comma 1, ciascun interessato produce una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale conferma la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima. 3. I documenti attestanti i requisiti di onorabilità devono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda. Art. 8. Istruttoria della domanda di iscrizione 1. Le domande di cui all’articolo 6 per l’iscrizione nel registro dei revisori legali sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze e per conoscenza alla Consob, e sono esaminate entro il termine di conclusione del procedimento stabilito in 180 giorni dalla data di ricezione. 2. Se viene accertato che il contenuto della domanda di iscrizione è incompleto, il Ministero dell’economia e delle finanze ne dà comunicazione scritta entro 30 giorni dalla ricezione al richiedente assegnando un termine non superiore a 60 giorni per inviare la documentazione eventualmente mancante alle amministrazioni di cui al comma 1. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto dal medesimo comma 1 per il compimento dell’istruttoria è sospeso. 3. Decorso, infruttuosamente, il termine di cui al comma 2 il Ministero dell’economia e delle finanze, con provvedimento motivato, dispone il diniego all’iscrizione. 4 Il Ministero dell’economia e delle finanze, verificata la completezza della domanda e acquisito il parere motivato della Consob in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per l’iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi nel registro dei revisori legali previste dall’articolo 5 come risultanti dalla documentazione trasmessa secondo le modalità indicate negli articoli 6 e 7, provvede all’accoglimento, ovvero al rigetto, con provvedimento motivato, della domanda di iscrizione. 5. L’iscrizione assunta con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4 a serie speciale «Concorsi ed esami», entro il termine di cui al comma 1, è notificata al richiedente all’indirizzo da questi indicato nella domanda. Per tali soggetti, il registro riporta chiaramente l’indicazione: «Iscrizione nella Sezione del Registro dei revisori legali relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 – Parte A». Capo III ISCRIZIONE DEI REVISORI E DEGLI ENTI DI REVISIONE CONTABILE DI CUI ALL’ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL DECRETO, IN CONFORMITÀ ALL’ARTICOLO 36, DEL DECRETO, AVENTI SEDE IN PAESI TERZI CHE SONO VALUTATI EQUIVALENTI IN CONFORMITÀ ALL’ARTICOLO 46 DELLA DIRETTIVA Art. 9. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano dichiarazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati delle entità di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto, in conformità all’articolo 36, del decreto, aventi sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformità all’articolo 46 della direttiva. Art. 10. Condizioni per l’iscrizione 1. L’iscrizione nell’apposita sezione del registro dei revisori legali — parte B — è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) il revisore di un Paese terzo o l’ente di revisione contabile di un Paese terzo sono tenuti al rilascio della relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati delle entità di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto, e hanno sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformità all’articolo 46 della direttiva; b) il revisore di un Paese terzo ovvero tutti i membri degli organi di amministrazione o di direzione dell’ente di revisione contabile del Paese terzo nonché i responsabili dell’incarico delle entità di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto sono in possesso dei requisiti di onorabilità attestati secondo le modalità stabilite nell’articolo 7; c) sussistono le condizioni stabilite dalla Consob con il regolamento previsto dall’articolo 36, comma 4, del decreto. Art. 11. Domanda di iscrizione 1. La domanda di iscrizione nella sezione del registro dei revisori legali – parte B debitamente compilata e sottoscritta dal revisore o dal legale rappresentante dell’ente di revisione contabile di un Paese terzo, è redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze – revisione legale dei conti. 2. La domanda contiene le informazioni richieste dall’articolo 6, comma 2, fermo restando che la Consob, con il regolamento previsto dall’articolo 36, comma 4, del decreto, può stabilire di non applicare, in tutto o in parte, il contenuto della domanda di iscrizione. 3. La domanda di iscrizione, comprensiva dei relativi allegati e dell’attestazione di versamento del contributo di cui all’articolo 13, deve essere prodotta in lingua italiana o inglese; fermo restando quanto previsto dal decreto del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i documenti i cui originali siano redatti in una lingua diversa sono accompagnati da apposita traduzione italiana ufficiale e devono essere legalizzati o apostillati. Art. 12. Istruttoria della domanda di iscrizione 1. Le domande di cui all’articolo 11 per l’iscrizione nel registro dei revisori legali, sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze e per conoscenza alla Consob, e sono esaminate entro il termine di conclusione del procedimento stabilito in 180 giorni dalla data di ricezione. 2. Se viene accertato che il contenuto della domanda di iscrizione è incompleto, il Ministero dell’economia e delle finanze ne dà comunicazione scritta entro 30 giorni dalla ricezione al richiedente assegnando un termine non superiore a 60 giorni per inviare la documentazione eventualmente mancante alle amministrazioni di cui al comma 1. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto dal medesimo comma 1 per il compimento dell’istruttoria è sospeso. 3. Decorso, infruttuosamente, il termine di cui al comma 2 il Ministero dell’economia e delle finanze, con provvedimento motivato, dispone il diniego all’iscrizione. 4 Il Ministero dell’economia e delle finanze, verificata la completezza della domanda e acquisito il parere motivato della la Consob in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per l’iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi nel Registro dei revisori legali previste dall’articolo 10 come risultanti dalla documentazione trasmessa secondo le modalità indicate negli articoli 7 e 11, provvede all’accoglimento ovvero al rigetto, con provvedimento motivato, della domanda di iscrizione. 5. L’iscrizione assunta con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4 a serie speciale «Concorsi ed esami», entro il termine di cui al comma 1, è notificata al richiedente all’indirizzo da questi indicato nella domanda. Per tali soggetti, il registro riporta chiaramente l’indicazione: «Iscrizione nella Sezione del Registro dei revisori legali relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 – Parte B». Capo IV CONTRIBUTI Art. 13. Contributi per l’iscrizione 1. I soggetti che presentano domanda di iscrizione nell’apposita sezione del registro dei revisori legali — parte A e parte B — relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, sono tenuti al versamento, al momento della presentazione della domanda di iscrizione di cui agli articoli 6 e 11, di un contributo fisso per le spese amministrative pari ad euro 150,00, da corrispondere secondo le modalità di versamento stabilite con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze. L’importo del contributo può essere aggiornato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura delle spese sopra indicate. Capo V CANCELLAZIONE Art. 14. Cancellazione 1. Il Ministero dell’economia e delle finanze dispone, acquisito il parere motivato della Consob e sentiti gli interessati, la cancellazione del revisore o dell’ente di revisione contabile di un Paese terzo iscritto nella parte A o B dell’apposita sezione del registro dei revisori legali, nei casi previsti dall’articolo 5 della direttiva ovvero: a) se viene meno una delle condizioni indicate nell’articolo 5, per la parte A, o indicate nell’articolo 10 per la parte B; b) se la registrazione richiesta nel Paese di origine per l’esercizio della revisione legale è venuta meno. 2. La cancellazione del revisore o dell’ente di revisione contabile di un Paese terzo è disposta altresì, con le medesime modalità di cui al comma 1, nel caso in cui non siano fornite le informazioni di cui all’articolo 3, comma 1. Capo VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 15. Disposizioni finali e transitorie 1. I revisori di Paesi terzi e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi, già iscritti dalla Consob, ai sensi dell’articolo 43 del decreto, nell’apposita sezione dell’Albo Speciale delle società di revisione previsto dall’articolo 161 del TUF, presentano, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, apposita domanda di iscrizione nella sezione parte A o parte B a seconda del ricorrere delle fattispecie previste, rispettivamente, dal capo II o III del presente regolamento. 2. Fino alla notificazione della decisione sull’istanza di iscrizione nella Sezione del Registro dei revisori legali, i revisori di Paesi terzi e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi, già iscritti dalla Consob nella sezione dell’Albo speciale di cui al comma 1, possono continuare ad effettuare la revisione legale dei conti delle entità di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto. Continuano ad avere effetti giuridici in Italia le relazioni di revisione emesse fino alla data di iscrizione nella Sezione del registro dei revisori legali o di eventuale rigetto, dai revisori di Paesi terzi e dagli enti di revisione contabile di Paesi terzi, già iscritti nella sezione dell’Albo speciale della Consob che hanno presentato apposita domanda di iscrizione nei termini di cui al comma 1. 3. Il Capo III e le disposizioni di cui al comma 1 relative alle iscrizioni nella sezione parte B trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1° settembre 2022 Il Ministro: FRANCO Visto, il Guardasigilli: CARTABIA Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze, reg. n. 1601.

Previous Su Italiaoggi il 'pressing' dell'Inrl sul registro per la condivisione della gestione con i commercialisti
Next A bilancio tutti i dati sulla sostenibilità delle aziende per la verifica dei revisori