Sul Sole24Ore un approfondimento sulla sentenza del Ctr Lombardia: il fatto che l’attività professionale del professionista, revisore dei conti, venga valorizzata dall’apporto fornito dalla struttura organizzativa in cui opera, non soddisfa il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ai fini Irap che, invece, si realizza in capo alla società committente in quanto è ad essa che va ricondotta la titolarità dei fattori produttivi e non già al professionista anche se socio e/o procuratore speciale il quale, nell’esercizio dei poteri conferitigli, dovrà, comunque, traguardare gli obiettivi dell’organizzazione in cui opera. Così la Ctr Lombardia con la sentenza 2942 del 12 luglio 2022.
I giudici “del riesame”, nel confermare il diritto del contribuente al rimborso delle somme versate a titolo di Irap, hanno analizzato preliminarmente la tipologia, l’ammontare delle singole componenti negative di reddito dichiarate dal contribuente e le altre risultanze contabili. Tali risultanze, secondo i giudici, lasciavano emergere che il contribuente, per lo svolgimento della propria attività professionale, avesse impiegato dotazioni minime e senza avvalersi del lavoro altrui. Il Collegio ha esaminato poi la fondatezza dell’eccezione sollevata dall’amministrazione nella misura in cui aveva evidenziato come la struttura organizzativa di cui si avvaleva il contribuente non potesse essere definita “esterna”. Richiamando la Cassazione (ordinanze 11140/21, 27380/17, 17566/16 e 15746/10), i giudici ambrosiani hanno osservato che «l’accertamento del presupposto impositivo correlato all’autonoma organizzazione nei confronti di un professionista prescinde dal ruolo decisionale rivestito ovvero dal fatto che lo stesso eserciti funzioni organizzative e/o gestionali nell’ambito societario in cui opera». La Ctr, in sostanza,è dell’avviso che il presupposto dell’autonoma organizzazione si realizzasse in capo alla società.