Sul Sole24Ore un nuovo approfondimento sul codice della crisi.
Le nuove norme del Codice della crisi e dell’insolvenza, entrate in vigore il 15 luglio scorso, non hanno sostituito solo quelle previste dalla legge fallimentare (regio decreto 267/1942), ma anche la disciplina del sovraindebitamento (legge 3/2012), anch’essa rivista, nonostante fosse stata già modificata a dicembre 2020 con l’intento di anticipare l’applicazione di alcune previsioni del nuovo Codice (la cui complessiva entrata in vigore era stata invece differita, lasciando così spazio a rilevanti cambiamenti), ritenute più adatte a far fronte agli effetti della crisi economica su consumatori e imprese non fallibili.
Ambito di applicazione
Le regole della legge 3/2012 continueranno ad applicarsi a tutte le domande presentate entro il 14 luglio, mentre dal 15 luglio si farà riferimento al Codice della crisi.
Nel nuovo impianto il sovraindebitamento è inteso come la crisi o l’insolvenza del consumatore, professionista, imprenditore minore o agricolo, start-up innovativa e di ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali. Non cambiano invece i soggetti ammessi alle procedure di sovraindebitamento.
I nuovi strumenti
Il concordato minore sostituisce l’accordo di composizione della crisi previsto dalla legge 3/2012 ed è destinato ai sovraindebitati diversi dal consumatore (professionista, imprenditore minore o agricolo, start-up innovativa). Mentre fino al 15 luglio il consumatore poteva scegliere fra l’accordo di composizione e il piano a lui specificamente rivolto, da quella data in poi può utilizzare solo l’iter della ristrutturazione speciale a lui appositamente dedicato.
Il nuovo istituto presenta oggettive affinità con il concordato preventivo, la cui disciplina è oggetto di richiamo con riguardo ai profili non specificamente disciplinati (l’accordo di composizione presentava invece affinità con l’accordo di ristrutturazione).
Per accedere al concordato minore è necessario non aver già profittato dell’esdebitazione nei 5 anni antecedenti o per 2 volte in qualsiasi tempo. Occorre inoltre che non siano stati commessi atti in frode ai creditori.
Di regola il concordato minore postula la prosecuzione dell’attività, imprenditoriale o professionale. La liquidazione è ammessa solo in presenza di un apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, introducendo un vincolo che, invece, l’accordo di composizione non prevedeva…