Col Decreto Semplificazioni bilanci d’esercizio ‘extralarge’ e novità nelle agevolazioni


Su ItaliaOggi un focus sul bilancio d’esercizio che è sempre più DOC. Non ci sono soltanto le novità introdotte dal nuovo codice della crisi ad implementare l’informativa di bilancio. Anche la possibilità di adempiere alle disposizioni relative alla pubblicità e trasparenza in materia di contributi pubblici attraverso la nota integrativa, introdotte durante la conversione del c.d. Decreto semplificazioni, contribuiscono ad un ampliamento sensibile delle informazioni ad inserire nel bilancio d’esercizio. Nello specifico destinatarie delle novità in oggetto saranno le note integrative che, se redatte anche volontariamente dalla società, eviteranno l’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti entro il 30 giugno dell’anno successivo ai sensi e per gli effetti dei commi da 125 a 129 della legge n.124/2017. La novità in argomento è contenuta nel comma 6-bis dell’articolo 3 del decreto legge n.73/2022 (decreto semplificazioni) ed è stata inserita dalla legge di conversione n.122/2022 (in GU n.193 del 19.08.2022). Sulla base di tale nuova previsione normativa viene chiarito che l’indicazione nell’ambito della nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, degli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni, fa venire meno l’obbligo di pubblicazione degli stessi sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. Allo stesso modo si chiarisce, che, indicando tali elementi nella nota integrativa al bilancio, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo e non quello del 30 giugno indicato nella legge n.124/2017. Grazie alla novità in oggetto le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ampliando il contenuto della nota integrativa, eviteranno ulteriori obblighi pubblicitari circa gli aiuti pubblici ricevuti. Più difficile estendere i favori della nuova disciplina alle società che redigono il bilancio delle micro-imprese (articolo 2435-ter del codice civile) perché esonerate dalla redazione della nota integrativa. Per queste ultime si renderebbe infatti necessario passare, di fatto, al bilancio in forma abbreviata includendo la nota integrativa nella documentazione obbligatoria da predisporre, approvare e depositare al registro delle imprese. La novità normativa in oggetto conferma, dunque, la tendenza legislativa in atto che mira ad ampliare l’informativa di bilancio, nell’ottica di far svolgere a tale documento un ruolo di primo piano nella divulgazione agli stackeholders societari delle più ampie informazioni relative all’ente. È un segnale preciso che, pur ampliando l’informativa da inserire nelle note integrative come nel caso degli aiuti pubblici ricevuti, finisce per raccogliere, all’interno di un unico documento, quante più informazioni possibili evitando la dispersione di risorse ed energie in alternativi obblighi di pubblicazione con relativi rischi di errori e dimenticanze, ovviamente specificamente sanzionate. La novità normativa in commento non risolve il problema della pubblicità degli aiuti pubblici ricevuti per tutti i soggetti che, in virtù della loro veste giuridica, non sono tenuti alla redazione e pubblicazione del bilancio di esercizio. Per le società di persone e per le imprese individuali, tra gli altri, rimane dunque l’obbligo di pubblicizzare, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet o su quello delle associazioni di categoria di appartenenza. I nuovi scenari normativi faranno dunque riflettere circa l’utilizzo degli schemi di bilanci semplificati o super semplificati. Ampliare l’informativa di bilancio può sempre tornare utile e consente di cancellare dal calendario delle scadenze societarie annuali, almeno qualche casella.

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