Enti Locali e Pnrr: bilanci salvi dai rincari con la pre-assegnazione delle risorse valida come titolo per l’accertamento


Su ItaliaOggi un importante approfondimento sul Pnrr negli enti locali.

Pnrr, per gli enti locali la pre-assegnazione delle risorse per le compensazioni del caro materiali vale come titolo per il loro accertamento. Lo prevede il dpcm attuativo dell’art. 26 del decreto “aiuti” (dl 50/2022), che dopo essere stato firmato alla fine di luglio dal premier Mario Draghi (si veda ItaliaOggi del 3/8/2022) sta ora per completare la fase di registrazione e dovrebbe arrivare in Gazzetta Ufficiale entro la fine del mese.

Per comuni, province e città metropolitane beneficiari di contributi a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza il provvedimento delinea un iter procedurale più rapido caratterizzato dall’assegnazione forfetaria e automatica (non è necessaria alcuna domanda) e da controlli solo in itinere ed ex post (e non ex ante).

Attenzione però, la corsia preferenziale vale solo per le misure individuate nell’allegato 1 al decreto della presidenza del consiglio.

In tali casi, gli enti considerano come importo pre-assegnato, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento emanato o in corso di emanazione, l’ammontare di risorse derivante dall’applicazione della percentuale indicata nella colonna “Incremento contributo assegnato/da assegnare” dello stesso allegato 1 all’importo già assegnato. In altre parole, ogni contributo viene aumentato di una certa percentuale da applicare all’importo del contributo stesso.

Ad esempio, un ente incluso fra gli attuatori dei piani innovativi per la qualità dell’abitare (Pinqua) che sia assegnatario di un contributo di 1 milione si vedrà assegnato un altro 20% (ovvero ulteriori 200mila euro).

Come detto, la pre-assegnazione delle risorse consente all’ente di accertarle fin da subito a bilancio e quindi le rende idonee a dare immediata copertura finanziaria alle spese correlate.

In pratica, viene esteso anche per le compensazioni il meccanismo contabile previsto dall’art. 15, comma 4, del dl 77/2021, che ha introdotto la possibilità di accertare le risorse del Pnrr sulla base della deliberazione formale di riparto o assegnazione del contributo, senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità previsti.

Ciascuna amministrazione finanziatrice dovrà comunicare agli enti entro l0 giorni dalla pubblicazione del dpcm la pre-assegnazione del contributo sia per i decreti già emanatati che per quelli in corso di emanazione.

Nel caso degli enti locali e per le misure di cui all’allegato 1, quindi, la verifica sulla disponibilità di risorse proprie non viene effettuata a monte, ma in itinere, tramite l’applicativo Regis, quindi con cadenza mensile.

Ricordiamo, infatti, che per fare fronte ai maggiori costi le stazioni appaltanti devono utilizzare nell’ordine:

– “nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento”

– “le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti”

– “le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Qualora all’esito della verifica emergessero tali disponibilità, si procederà alla rimodulazione della somma pre-assegnata e, in caso di mancato avvio della gara, si procederà alla sua revoca.

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