Processi tributari: tempi più rapidi per la sospensione degli atti


Su ItaliaOggi il punto sulla novità nei contenziosi tributari: tempi più rapidi per la sospensione degli atti nel processo tributario,con la netta distinzione tra la fase cautelare e quella di merito ed eliminazione della garanzia per i contribuenti virtuosi. Sono queste le modifiche apportate alla disciplina contenuta nell’articolo 47 del dlgs 546 del 1992 ad opera della legge di riforma del contenzioso tributario (approvata definitivamente dalla Camera dei deputati, si veda ItaliaOggi del 10 agosto 2022), norma peraltro applicabile in entrambi i giudizi di merito della controversia.

La prima modifica riguarda il contenuto del comma 2 della disposizione che, a fronte della modifica stessa, ora afferma che la fissazione della trattazione relativamente all’istanza proposta dal contribuente (all’interno del ricorso o con atto separato) deve avvenire non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell’istanza in questione. In considerazione di detta modifica viene abrogato il comma 5 bis in base al quale si fissava un termine di 180 giorni per la decisione dell’istanza di sospensione. Conseguentemente, viene ridotto il termine per la comunicazione alle parti che passa da dieci a cinque giorni liberi prima dell’udienza stessa. Viene altresì precisato come l’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l’udienza di trattazione nel merito della controversia. Infine, il comma 4 prevede che con riferimento all’ordinanza non impugnabile emessa in relazione all’esito della sospensione, si provvede nella medesima udienza.

Analizzando questo blocco di modifiche, va osservato come, in linea di principio, il legislatore abbia voluto rafforzare il ruolo dell’istituto della sospensione cautelare all’interno del processo tributario distinguendo, ad esempio, in modo netto la fase cautelare da quella di merito, il che renderebbe in linea di principio impossibile la decisione di merito nella prima fase. Nel solco di questo principio, ad esempio, vi è anche una identificazione di una tempistica più veloce ai fini della decisione ma, come sempre avviene in relazione a queste disposizioni, un ruolo fondamentale sarà rivestito dalle questioni di natura operativa. Non è infatti infrequente che le udienze per la decisione dell’istanza cautelare vengano “superate” dalla fissazione diretta dell’udienza di merito, considerando come le previsioni contenute nell’articolo 47 fissino comunque dei principi e dei termini di carattere ordinatorio. In relazione alla decorrenza, parrebbe come le disposizioni in questione siano applicabili a far data dall’entrata in vigore della norma. Più interessante, nel merito, la modifica apportata alla disciplina della sospensione per effetto di quanto previsto dall’articolo 2 della norma. Si afferma, infatti, mediante una modifica al comma 5 dell’articolo 47 del dlgs n. 546 del 1992 che la prestazione della garanzia ai fini dell’ottenimento della sospensione degli effetti dell’atto (e deve ritenersi anche ai fini della sospensione degli effetti di una sentenza sfavorevole di primo grado, in considerazione del richiamo delle disposizioni in materia anche nel giudizio di appello) è esclusa laddove i ricorrenti siano in possesso del c.d. bollino di affidabilità fiscale. Detta definizione riguarda i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all’articolo 9 bis del dl n. 50 del 2017 e dunque soggetti ad Isa ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno nove negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili. La prima osservazione da formulare riguarda un principio di carattere generale e cioè quello in base al quale la valutazione non viene fatta nei confronti di detti contribuenti in merito alla esistenza o meno dei presupposti che possono comportare la sospensione degli effetti dell’atto o della sentenza. La norma riguarda, ovviamente, soltanto il caso in cui il giudice valuti sussistenti i requisiti per concedere la sospensione che, nei confronti dei predetti contribuenti, non sarà sottoposta in alcun caso alla richiesta di una garanzia (tipicamente una fideiussione), non essendo la norma finalizzata ad aggiungere un requisito “sostanziale” rispetto alla richiesta di sospensione oltre a quelli già noti. In secondo luogo, la costanza di un punteggio elevato (almeno pari a nove) è monitorata in relazione ai tre periodi di imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso slegando cioè il periodo di imposta oggetto di controversia da tale requisito in quanto lo stesso, in astratto, potrebbe non coincidere con la valutazione ai fini Isa in termini temporali.

Peraltro, sempre in termini temporali, potrebbe ben verificarsi come tra la proposizione del ricorso e la decisione rispetto allo stesso, si “inserisca” un nuovo periodo di imposta che, in termini di valutazione ai fini ISA, non rispetta il requisito previsto dalla legge che, in ogni caso, è da considerarsi però acquisito. Infine, in tema di sospensione, viene modificato (modifica che appare di fatto inutile) l’articolo 15 del dpr n. 602 del 1973 esplicitando il concetto relativo al fatto che in caso di concessione della sospensione, la riscossione delle somme non può operare.

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