Crisi d’impresa: tutelati i ruoli di sindaci e revisori rispetto a terzi


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L’introduzione degli obblighi di vigilanza imposti Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii) non comporta la possibilità dei terzi di richiedere informazioni e verbali dei sindaci sul controllo degli assetti organizzativi per prevenire la crisi d’impresa.

I controlli operati restano atti interni e le segnalazioni ex art. 25 octies Ccii non possono essere portati a conoscenza di terzi, neppure se richiesto da istituti di credito o altri soggetti qualificati. Le ispezioni eseguite dal collegio sindacale o dal sindaco unico che devono risultare da appositi verbali restano custoditi dalla società, trascritti in un libro che deve essere depositato presso la sede della stessa e che possono essere visionati dal solo organo di controllo legale dei conti (revisore). E’ quanto è emerso ieri al videoforum sulla crisi d’impresa trasmesso in direta su Class/Cnbc e patrocinato dall’Associazione ItaliaOggi (il video integrale è pubblicato sul sito di ItaliaOggi).

La perplessità sta emergendo a seguito dell’introduzione del Ccii, avvenuta il 15 luglio scorso. Il dlgs 17 giugno 2022, n. 83, ha infatti modificato l’art. 3 del Ccii e previsto la nuova definizione di assetti organizzativi e misure idonee a rilevare tempestivamente la crisi d’impresa, dando così corpo all’obbligo già previsto dal 16 marzo 2019 ai sensi dell’art. 2086 c.c. La disposizione prevede, per gli enti collettivi, di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili ad hoc che rappresentano il sistema per assicurare che l’impresa sia capace di monitorare e valutare l’esistenza di capacità di adempiere alle proprie obbligazioni per almeno dodici mesi. Nel caso di mancati pagamenti di Iva dovuta a partire dal primo trimestre 2022 (anche di soli 5 mila euro), risultante dalla liquidazione periodica (Lipe), l’Agenzia delle entrate sta inviando ai soggetti inadempienti delle comunicazioni con cui invita a valutare l’esistenza dei presupposti per l’attivazione della Composizione negoziata della crisi d’impresa (dl 118/2021, Cnc). La segnalazione viene effettuata ai sensi dell’art. 30 sexies della legge 233/2021, richiamando la Cnc del dl 118/2021, convertito nella legge 147/2021. Tuttavia, le due disposizioni sono ora state superate dal dlgs 14/2019 che ha introdotto l’art. 25 novies Ccii. Le norme superate sono esattamente speculari a quelle del Ccii, ciononostante le comunicazioni dell’Ade non recepiscono le novità e possono portare in confusione il contribuente destinatario degli inviti. I sindaci, alla pari degli amministratori sono destinatari delle segnalazioni e ai sensi dell’art. 25 octies Ccii devono a loro volta segnalare, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza Cnc, inviando una segnalazione motivata e trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione. Con la stessa segnalazione l’organo di controllo deve fissare un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. Si tratta di doveri di vigilanza che richiedono per i sindaci il rispetto dell’art. 2403 c.c. La decisione dell’organo di controllo deriva da un atto di ispezione eseguito dall’intero organo che ne fa menzione nei verbali ex art. 2421, primo comma, n. 5) c.c. come richiesto dall’art. 2403 bis, terzo comma, c.c. La stessa disposizione (primo comma) prevede che il collegio sindacale (ovvero il sindaco unico) può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale. Anche l’art. 2404 c.c. stabilisce, al secondo comma, che delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall’art. 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti. Tale libro, tuttavia, è interno alla società e può essere visionato solo secondo le regole del codice civile, che non permette ai terzi di ottenerne accesso.

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