Ecco i nuovi principi OIC adattabili alle società cooperative, nei bilanci del 2023


Sul Sole24Ore il punto sui principi contabili. Lo scorso 9 giugno l’Oic ha pubblicato la versione definitiva degli emendamenti ai principi contabili nazionali che trattano delle «Specificità delle società cooperative». La versione in bozza per la consultazione era stata presentata nel maggio dello scorso anno.

Anziché predisporre un principio contabile ad hoc per i bilanci delle cooperative, l’Oic ha preferito inserire una serie di emendamenti ai principi contabili nazionali necessari per disciplinare alcuni istituti tipici delle cooperative. Le novità si applicano a partire dai bilanci 2023.

Il più significativo intervento riguarda il trattamento contabile dei ristorni che le società cooperative ripartiscono ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici (articolo 2521, comma 3, n. 8, e articolo 2545-sexies, comma 1, del Codice civile).

La scelta dell’Oic è stata quella di non stabilire una modalità univoca di contabilizzazione dei ristorni, ma di tenere conto della regolamentazione di ciascuna cooperativa. In particolare, nel principio Oic 28 («Patrimonio netto») viene ora previsto (paragrafo 23A) che i ristorni siano iscritti tra i debiti quando – dall’atto costitutivo, dallo statuto e/o dal regolamento interno – sussiste un obbligo della società alla data di chiusura dell’esercizio di ripartire i ristorni stessi ai soci.

La contropartita è iscritta a conto economico come rettifica di ricavo o come costo in base alla natura del ristorno, e quindi del rapporto mutualistico che lega il socio alla cooperativa.

Invece, se alla data di chiusura dell’esercizio non sussiste un’obbligazione a ripartire i ristorni, questi sono contabilizzati nel patrimonio netto e trattati secondo le modalità previste per la distribuzione dell’utile, nel momento in cui l’assemblea decide di ripartirli ai soci (Oic 28, paragrafo 23B).

La capitalizzazione

Un altro intervento riguarda i particolari strumenti finanziari previsti dalla normativa a sostegno della capitalizzazione delle cooperative. Secondo il nuovo paragrafo 9A del principio Oic 28 le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa previste dalla legge 59/1992 sono iscritte nel capitale sociale delle società cooperative, al pari delle altre categorie di azioni (ancorché la loro finalità sia «ibrida»).

In nota integrativa occorre dare evidenza del numero e del valore nominale delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa.

Nell’ambito del documento Oic 9, relativo alle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni, gli emendamenti precisano (paragrafo 26A) che nel calcolo del tasso di sconto, per determinare il valore d’uso di un’attività secondo il metodo finanziario, occorre tenere conto delle limitazioni normative per le cooperative in tema di distribuzione dei dividendi e delle riserve (articolo 2514 del Codice civile). Tale tasso di sconto, essendo il costo medio ponderato del capitale della società cooperativa, deve riflettere il rendimento atteso dai soci, che è influenzato dalle citate limitazioni.

Inoltre – considerato che lo stesso principio Oic 9 prevede che (per evitare duplicazioni) il tasso di sconto non deve riflettere i rischi già considerati nelle stime dei flussi finanziari futuri da attualizzare – si stabilisce che, se le previsioni di attribuzione dei ristorni sono state considerate come distribuzione di utili ai soci e non, invece, incluse nei flussi finanziari attesi, allora i ristorni futuri stimati dovranno essere considerati nel calcolo del tasso di attualizzazione.

Le informazioni aggiuntive

Infine, nell’ambito del principio Oic 12 («Composizione e schemi del bilancio d’esercizio») viene introdotta una nuova appendice C nella quale sono indicate talune specifiche informazioni da fornire nel bilancio delle società cooperative in base al Codice civile.

Queste riguardano la condizione di mutualità prevalente, che deve essere documentata in nota integrativa (articolo 2513 del Codice), nonché, in occasione dell’erogazione di ristorni, i dati relativi all’attività svolta con i soci, da indicare separatamente in bilancio (articolo 2545-sexies). L’indicazione separata può essere fornita in nota integrativa o negli schemi di bilancio.

Le cooperative che rientrano tra le micro-imprese e si avvalgono della facoltà di non redigere la nota integrativa devono comunque fornire queste informazioni in calce allo stato patrimoniale.

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