Da oggi entra in vigore il codice della crisi: tutti i passaggi-chiave della nuova normativa


Sul Sole24Ore una pagina a cura di Niccolò Abriani Marina Spiotta interamente focalizzata sui contenuti del nuovo codice della crisi che entra in vigore oggi: non soltanto scompare dal nostro ordinamento il termine «fallimento» nelle sue varie declinazioni (non avremo più sezioni, giudici o curatori «fallimentari»), ma si inaugura un nuovo scenario per i risanamenti aziendali. La netta soluzione di continuità rispetto al passato è resa evidente dalla previsione che fissa in 12 mesi la durata complessiva delle misure protettive accordabili all’impresa in crisi fino all’omologazione del quadro di ristrutturazione o all’apertura della procedura d’insolvenza. La regola delle misure protettive con durata massima di 12 mesi, imposta dalla direttiva Insolvency e già presente nella versione originaria del Codice, è destinata a rappresentare un convitato di pietra di ogni decisione relativa alla scelta dello strumento di ristrutturazione e al momento in cui attivarlo, sollecitando uno scarto culturale rispetto alla prassi odierna, nella quale tra la domanda prenotativa e l’omologazione del tribunale intercorre un arco temporale che va ben oltre la cornice protettiva accordabile in base alla nuova norma. In questa prospettiva acceleratoria, centrale è il ruolo degli organi di amministrazione e controllo delle società nel verificare l’adeguatezza degli assetti dell’impresa ai fini della tempestiva percezione dei segnali di crisi. L’abbandono della procedura di allerta inizialmente prevista dal Codice del 2019, non fa venire meno i doveri di puntuale attivazione degli strumenti di contrasto alla crisi, primo tra tutti la composizione negoziata. Sotto la direzione del professionista-esperto questo percorso costituisce la premessa per estendere più agevolmente ai creditori non aderenti gli accordi di ristrutturazione e per accedere, in caso di insuccesso, al concordato semplificato liquidatorio. Inoltre impone a banche e cessionari dei crediti bancari l’obbligo di partecipare alle trattative in modo attivo e informato, dando riscontri in tempi rapidi e impedendo di invocare l’accesso alla composizione negoziata come causa di revoca o sospensione degli affidamenti concessi. Oltre a confermare la composizione negoziata, il Codice delinea una sistematica inedita sul cui sfondo si colloca il macroinsieme degli “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, che ricomprende anche le procedure di risoluzione concordata della crisi puramente liquidatorie… 

Previous Continuità aziendale: la novità del 'piano di ristrutturazione omologato'
Next Con la crisi di governo è sospeso il varo del decreto sull'equo compenso