Sul Sole24Ore un ampio approfondimento sui contenuti del nuovo codice della crisi che entra in vigore da oggi.
Nell’attuazione della direttiva Insolvency il legislatore italiano ha preferito non individuare un unico quadro di ristrutturazione preventiva, optando per una serie di strumenti funzionali alla preservazione della continuità aziendale, tra loro coordinati e dotati di intensità crescente.
Si viene in tal modo a offrire un più ricco armamentario alle imprese e ai loro consulenti, chiamati a individuare lo strumento giusto al momento giusto, nell’ottica di un risanamento precoce e fruttuoso.
Tale obiettivo è conseguito attraverso, da un lato, l’introduzione della nuova figura del piano di ristrutturazione omologato e, dall’altro, un adeguamento degli strumenti già esistenti.
Sotto quest’ultimo versante, gli articoli 9, 10 e 11 della direttiva sono stati attuati soprattutto revisionando la disciplina del concordato preventivo con continuità aziendale che ha cambiato fisionomia ed è stato liberato da una serie di lacci e lacciuoli come il criterio della prevalenza dei flussi della cntinuità e la contaminazione con aspetti occupazionali.
Il Codice della crisi si limita, più realisticamente, a prevedere che «la continuità aziendale tutela l’interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro» e che «i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta».
Ulteriori adattamenti alle previsioni della direttiva hanno determinato alcuni interventi sulla disciplina degli accordi di ristrutturazione e del concordato minore.
Le modifiche riguardano il divieto di nomina automatica del professionista della crisi, che andrà valutata caso per caso (articolo 40, comma 4), l’esclusione dei lavoratori dalle misure protettive (articolo 54, comma 7) e le limitazioni ai poteri di autotutela contrattuale dei creditori (articolo 64, comma 4).
Come spiega la relazione illustrativa, la nomina caso per caso del commissario giudiziale è parsa incompatibile con lo spossessamento attenuato che caratterizza il concordato (e che impone una costante vigilanza sulla gestione dell’impresa), mentre l’esclusione dei lavoratori dalle misure protettive risulta in contrasto con i principi generali del concorso, in quanto il vincolo che tale procedura crea sul patrimonio del debitore consentirebbe solo di attribuire loro un privilegio di tipo processuale, ma le risorse ottenute con l’esecuzione individuale andrebbero comunque ripartite, nel rispetto della par condicio.
Qui di seguito una tabella riepilogativa delle norme la cui formulazione mira a un contemperamento tra spinta europea e difesa della tradizione domestica.
DALLA DIRETTIVA AL CODICE
- Parti interessate
L’articolo 2, paragrafo 1, n. 2, della direttiva Insolvency definisce parti interessate «i creditori, compresi, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, i lavoratori, o le classi di creditori, e, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, i detentori di strumenti di capitale, sui cui rispettivi crediti o interessi incide direttamente il piano di ristrutturazione»
Sono tali (e quindi hanno diritto di voto per l’intero credito) anche i creditori privilegiati pagati oltre il termine di 180 giorni dall’omologazione (30 giorni per i lavoratori)
2. Il professionista
L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva impone, in presenza di determinate circostanze, la nomina di un professionista da parte dell’autorità giudiziaria o amministrativa.
Con il decreto di apertura del concordato minore il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga le funzioni dell’Organismo di composizione della crisi.
3. Unanimità delle classi
Secondo gli articoli 9, 10, e 11, paragrafo 1, della direttiva in presenza del consenso espresso da tutte le classi all’unanimità è superfluo un accertamento svolto d’ufficio dal tribunale sul piano e sul rispetto della par condicio creditorum.
Introdotto il Pro (Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) qualora il debitore sia convinto di ottenere l’unanimità delle classi. Possibile distribuire il valore in deroga alla parità di trattamento e alla graduazione delle cause legittime di prelazione.
4. Il vaglio sul curatore
La direttiva, per evitare conflitti d’interessi, debitori e creditori devono avere la facoltà di opporsi alla scelta/nomina del professionista.
L’articolo 135 del Codice viene modificato per consentire ad ogni creditore di chiedere la sostituzione del curatore.