Bancarotta, verso la riforma di tutte le procedure


Su ItaliaOggi un approfondimento sul delicato tema della bancarotta, prendendo spunto dal testo della relazione accompagnatoria che attiene ai reati fallimentari.

Bancarotta fraudolenta suddivisa in prefallimentare e post fallimentare, possibile abrogazione della bancarotta semplice, aggravamento del dissesto imputabile solo se rilevante. Sono alcune delle ulteriori novità che emergono dal testo della relazione accompagnatoria alla riforma dei reati fallimentari, elaborata dalla Commissione Bricchetti pubblicata (si veda ItaliaOggi di ieri). Il testo dovrà passare nelle prossime settimane al vaglio del consiglio dei ministri.

Bancarotta fraudolenta pre-fallimentare. La bancarotta prefallimentare accoglie l’attuale disposizione di cui all’ art. 216, comma 1, n. 1 della l.f. cioè la punizione con la reclusione da 3 anni a 10 anni se è dichiarato fallito l’imprenditore (ora sarebbero i componenti dell’organo societario o il direttore) che ha “distratto occultato o dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni (i beni della società) ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti”. In tal modo, si legge in relazione, si è evitato di disperdere l’elaborazione giurisprudenziale e fugato in radice i dubbi interpretativi su possibili restrizioni della rilevanza penale dei fatti. L’incriminazione rimane dunque focalizzata sulla diminuzione effettiva o fittizia dell’attivo e viene conseguentemente ribadita anche la struttura della fattispecie di pericolo della bancarotta patrimoniale.

L’aggravamento del dissesto. La causazione o l’aggravamento del dissesto dovrebbe invece essere assoggettata a due rilevanti modifiche. In primo luogo andrebbe ora a configurare un evento (il dissesto), si legge nella relazione, a forma libera, che viene quindi disancorato alla configurazione di bancarotta da reato societario oggi prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 223 l.f., ed in secondo luogo andrà a determinarsi solo quando l’aggravamento supererà una certa soglia di rilevanza. Una volta precisato che il reato è integrato anche dal mero aggravamento del dissesto, è apparso necessario configurare una soglia di rilevanza penale del fatto allo scopo di evitare che anche minimi scostamenti dello scompenso già in atto fra attivo e passivo, pure imputabili alla condotta dell’agente, possono essere considerati normotipo. L’intrinseca indeterminatezza della locuzione in misura rilevante trova la sua giustificazione nella necessità di valutare l’offensività del fatto concreto, non ancorando la fattispecie ad arbitrarie soglie.

La bancarotta fraudolenta post fallimentare. Gli attuali contenuti dell’art. 216 comma 2 della legge fallimentare, cioè i fatti che cagionano la bancarotta pre fallimentare compiuti consapevolmente dal fallito, durante la procedura fallimentare andranno a costituire il reato di bancarotta fraudolenta- post fallimentare. Rimane immutato il coefficiente psicologico dell’incriminazione, cioè la presenza di dolo generico (con esclusione della forma eventuale, in ragione dell’innesto dell’avverbio “consapevolmente”) per gli atti di disposizione patrimoniale (latu sensu) e dolo specifico (di pregiudizio ai creditori) per l’esposizione o il riconoscimento di passività inesistenti.

Bancarotta preferenziale e bancarotta colposa. Verrebbero riunite in un unico articolo le ipotesi di bancarotta preferenziale e colposa (attuale bancarotta semplice). Ipotesi di minor disvalore rispetto a quella fraudolenta tanto in ambito societario quanto per l’impresa individuale (per l’imprenditore individuale vengono previste pene meno severe). Tali ipotesi di bancarotta continuerebbero sulla scia dell’attuale art. 217-bis l.f. a non applicarsi non solo nelle ipotesi di accordi di ristrutturazione, degli accordi di esecuzione di piani attestati, nei concordati minori omologati ma altresì nella composizione negoziata. Rispetto al vigente art. 217-bis l.f. le norme di favore non sarebbero limitate al momento di attuazione del meccanismo risanatorio ma verrebbero estese, entro limiti determinati, alla fase prodromica.

Bancarotta semplice. La proposta è abrogare tout court le ipotesi di bancarotta semplice (rectius colposa) per due ordini di ragioni. Da un lato infatti, non ha mai trovato significativa applicazione nella prassi giungendosi il più delle volte a dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione e dall’altro essa si pone in evidente discrasia politico-criminale con le procedure di risanamento, di carattere non obbligatorio.

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