Fatturazione elettronica: le 5 regole da rispettare a pochi giorni dal varo anche per i forfettari


Sul Sole24Ore un utile vademecum.

Mancano ormai pochi giorni all’avvio della fatturazione elettronica anche per i forfettari, Dal prossimo 1° luglio scatta, infatti, l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti che applicano il regime forfettario e che hanno conseguito, nel 2021, ricavi o compensi superiori a 25mila euro; per tutti gli altri, l’obbligo scatterà dal prossimo 1° gennaio 2024.

L’Italia ha chiesto e ottenuto il via libera dal Consiglio Ue per estendere questo obbligo anche ai contribuenti di più piccole dimensioni, fino ad ora esclusi dal comma 3 dell’articolo 1 del Dl 127/2015. E l’articolo 18 del Dl 36/2022 ha ora reso operativa la misura.

Con un primo periodo transitorio: nel terzo trimestre 2022 (quindi periodo luglio/agosto/settembre) e solo per i soggetti il cui obbligo di fatturazione decorre dal 1° luglio 2022, non si applicano sanzioni per la tardiva fatturazione (decorsi 12 giorni dalla prestazione o dal servizio) a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

A pochi giorni dal via ecco gli ultimi controlli che il professionista forfettario deve svolgere.

1

La numerazione

L’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico non comporta variazioni nella numerazione, nè l’obbligo di tenuta di registri sezionali.

In passato, l’agenzia delle Entrate aveva già avuto modo di chiarire che la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l’identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura, cartacea o elettronica, della stessa.

In realtà il principio della progressività delle fatture pur con il cambio della modalità di emissione non è una facoltà per il contribuente ma un vero e proprio obbligo

Quindi, alla prima fattura da emettere a partire dal prossimo 1° luglio potrà essere dato il numero immediatamente successivo all’ultima emessa in formato cartaceo (Faq 33/2018).

2

La conservazione

Le fatture elettroniche devono essere conservate elettronicamente a norma dell’articolo 39 del Dpr 633/1972.

La conservazione elettronica non è la semplice memorizzazione su Pc del file della fattura, ma un processo regolamentato tecnicamente dal Codice dell’amministrazione digitale che garantisce, negli anni di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l’originale del documento.

L’agenzia delle Entrate, sul portale “Fatture e Corrispettivi”, rende disponibile un servizio di conservazione gratuita che potrebbe essere utile soprattutto per quei contribuenti che non hanno un numero elevato di documenti da conservare.

3

Il calcolo di ricavi /

compensi

L’obbligo di fatturazione elettronica scatta per i contribuenti che nel 2021 hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro.

Per determinare l’importo si tiene conto del regime contabile applicato nell’anno precedente (cassa e competenza) e dei chiarimenti resi con le circolari 10E/2016 e 9E/2019.

Ad esempio, quindi, nel caso di esercizio di più attività, sarà necessario assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi a tutte le attività esercitate.

4

L’imposta di bollo

Sulle fatture dei contribuenti forfettari continua ad essere dovuta l’imposta di bollo, anche se elettronica. Sarà però necessario tenere conto delle modalità individuate dall’articolo 6 del Dm 2014; nella fattura si dovrà indicare che il bollo è assolto con modalità elettronica e poi provvedere al versamento mediante la funzionalità web del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’agenzia delle Entrate.

Il termine per il versamento è l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello del trimestre, quindi 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio. Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera i 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre e se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera i 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

5

Le note di credito

La modalità elettronica trova applicazione oltre che alle fatture anche per le note di credito. Tenuto conto di quanto precisato in passato dall’agenzia delle Entrate (Faq 20/2018), dovrebbe essere elettronica anche la nota di variazione emessa dopo il 1° luglio per un’operazione precedente a tale data e fatturata con modalità cartacea.

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