Sul Sole24Ore il punto sul decreto della crisi d’impresa. Arriva infatti dal Consiglio dei ministri di ieri il via libera definitivo al decreto legislativo che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria su ristrutturazione e insolvenza, la 2019/1023. Il provvedimento, contestualmente al Codice della crisi d’impresa di cui modifica numerose norme, è destinato a entrare in vigore tra un mese, il 15 luglio. Due gli obiettivi che la disciplina intende raggiungere: da una parte l’introduzione di una pluralità di strumenti per consentire ai debitori un risanamento precoce in grado di prevenire l’insolvenza evitando che imprese sane vengano liquidate; dall’altra, consentire che le imprese non risanabili vengano liquidate senza ritardo per evitare che la ristrutturazione sia inefficace e finisca per aggravare la situazione di difficoltà in cui si trova il debitore, con accumulo di ulteriori perdite ai danni dei creditori, delle altre parti interessate dal processo di risanamento e del sistema economico in generale.
La versione finale del testo accoglie alcune delle indicazioni di modifica avanzate sia dal Consiglio di Stato sia dalle commissioni parlamentari. In particolare, quanto ai doveri delle parti, i generali principi di correttezza e buona fede nell’ambito delle trattative e delle procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza, dovranno comprendere anche la composizione negoziata. La modifica sottolinea che gli obblighi di correttezza e buona fede operano sia nella negoziazione in cui consiste la composizione negoziata sia nelle trattative che preludono all’utilizzo di altri strumenti di gestione della crisi e dell’insolvenza sia, infine, nell’ambito delle procedure e dei procedimenti prescelti.
Respinte invece le richieste per un aumento del numero dei dipendenti delle imprese tenute agli obblighi di informazione e consultazione con i sindacati (se non previsti da leggi o contratti collettivi). Resta, sottolinea la relazione al decreto, il limite di 15 dipendenti perché più coerente con la tradizione della legislazione italiana, su cui peraltro ci si diffonde con una pluralità di esempi. Come pure respinte le sollecitazioni del Consiglio di Stato indirizzate a realizzare iniziative di formazione specifica per gli imprenditori.
Tra gli altri interventi dell’ultima ora, il chiarimento per cui nel periodo massimo di 12 mesi rientrano anche le misure protettive richieste durante la composizione negoziata. Definito anche il ruolo del pubblico ministero nella composizione negoziata, escludendo che la segnalazione al pubblico ministero possa essere fatta dall’esperto, ma specificando che la segnalazione è possibile in tutti casi in cui nelle trattative si innestano delle parentesi giurisdizionali, da considerate come autonome.
Vengono poi rivisti, anche questo elemento inserito nell’ultima versione del decreto, i compensi dovuti agli esperti impegnati nella composizione negoziata, prevedendo negli scaglioni già individuati non più una percentuale fissa sull’attivo, ma una forchetta tra un minimo e un massimo, con una generale possibilità di aumento soprattutto per i primi scaglioni. Rafforzati poi i doveri di correttezza e buona fede delle banche nell’ambito della composizione negoziata con una disposizione che vieta non solo le revoche ma anche le sospensioni degli affidamenti per il solo fatto di avere chiesto l’accesso alla composizione negoziata .