Sul Sole24Ore la circolare di Assoholding sui bilanci. Le holding che rientrano nella nozione di enti di investimento o di imprese di partecipazione finanziaria sono escluse dal bilancio delle microimprese e adottano la derivazione rafforzata ai fini fiscali. Questa conclusione è suggerita da Assoholding nella circolare n. 1 di ieri.
La definizione di enti di investimento e imprese di partecipazione finanziaria segue la direttiva Ue 34/13. Fra i primi si considerano le holding, anche nel caso in cui investano per finalità di trading e non rientrino fra le holding industriali ex articolo 162-bis del Tuir (risposte 121/20 e 177/22). Idem dicasi per le merchant bank o le holding Pir compliant. Per le imprese di partecipazione finanziaria dovrebbe farsi riferimento all’attività effettivamente svolta. E si dovrebbe guardare anche all’attività di direzione e coordinamento, propria delle holding. Ora ai sensi dell’articolo 2435-ter, comma 5, del Codice civile gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria non possono redigere il bilancio delle micro imprese, dovendo quindi redigere la nota integrativa, redigere la relazione sulla gestione, valutare i derivati al fair value e non includere i ratei e i risconti rispettivamente fra i crediti e i debiti.
Per tale applicazione dovrebbe far fede l’attività svolta di gestione delle partecipazioni, indipendentemente dalla natura delle stesse (finanziaria o non), mentre fiscalmente l’articolo 162-bis del Tuir fa una distinzione fra società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria.
L’obiettivo della direttiva è quello di limitare i costi per le imprese (micro) meno organizzate, per cui le imprese in dubbio dovrebbero adottare l’abbreviato con le modifiche del comma 5 dell’articolo 2435-ter, se non addirittura l’ordinario, trattandosi di una facoltà che anche una micro può scegliere. Come corollario, le imprese di partecipazione finanziaria e gli enti di investimento, essendo esclusi dalle micro imprese, applicheranno la derivazione rafforzata ex articolo 83 del Tuir. L’Associazione poi suggerisce l’applicazione di tale principio a tutte le società di partecipazione, anche se rientrano nelle micro-imprese, uniformando sotto il profilo della derivazione rafforzata tutte le holding.