Sul Sole24Ore un focus sulla versione definitiva per il documento relativo al recepimento delle legge europea 238/2021: con riferimento al bilancio consolidato, nell’articolo 27 del decreto 38/2005, relativo ai casi di esonero, è precisato che i limiti ivi previsti si calcolano «su base consolidata», ma la verifica del superamento degli stessi può essere determinata anche su base aggregata senza effettuare operazioni di consolidamento e, in tal caso, i limiti numerici (attivi 20 e ricavi 40 milioni di euro) sono maggiorati del 20 per cento. Pertanto, si può evitare di operare le rettifiche di consolidamento, sommando i bilanci delle società da
consolidare, aumentando del 20% il limite di ricavi e attivi.
Altra norma, introdotta nell’articolo 2423-ter del Codice civile, riguarda i compensi di partite, sempre vietati nel bilancio, ma, nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, nella
nota integrativa devono essere indicati gli importi lordi oggetto di compensazione.
Infine, il bilancio delle micro imprese non è applicabile agli enti d’investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria, così come alcune semplificazioni previste nell’articolo 2435-bis per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.