PNRR, arrivano gli indicatori anti frode


Su ItaliaOggi una interessante disamina delle criticità del Pnrr: c’è una logica anti-frode nell’implementazione dei progetti attuativi del Pnrr. Le Autorità competenti dovranno adottare presidi finalizzati a prevenire un utilizzo non corretto delle risorse Ueropee, oltre che verificare l’eventuale sussistenza delle cause di esclusione rispetto alla possibilità di accedere agli interventi attuati con fondi Ue, come individuate nel Regolamento Ue n. 2018/1046 (Financial Regulation), in capo ai beneficiari delle risorse. In questa prospettiva, con la circolare dello scorso 10 febbraio e i relativi allegati, il ministero dell’economia ha impartito alle amministrazioni titolari degli interventi attuativi del Pnrr le istruzioni per dotarsi di un adeguato sistema di gestione e controllo, con l’inclusione di misure finalizzate alla prevenzione, all’individuazione e alla rettifica delle frodi, oltre che ad evitare un indebito utilizzo dei fondi europei (casi di corruzione, e duplicazione dei finanziamenti). Ciò si spiega nell’ottica di assicurare l’efficace implementazione dei progetti nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria, anche al fine di soddisfare il conseguimento dei target e milestone di ciascuno di essi secondo le tempistiche stabilite, condizione quest’ultima abilitante per il rimborso delle risorse da parte della CE. Particolare attenzione da parte delle Istituzioni sarà dedicata al divieto di “doppio finanziamento”, secondo cui il medesimo costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere su risorse pubbliche, anche di diversa natura. Divieto, quest’ultimo, che va distinto dal principio (viceversa legittimo) del cumulo delle misure di agevolazione, che si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo cumulate a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Nel rilevare eventuali irregolarità, le Amministrazioni centrali si avvarranno del sistema Arachne, la cui interrogazione restituirà un indicatore di rischio complessivo del progetto in relazione alle imprese beneficiarie dei fondi, la cui risultanza costituirà parametro di valutazione da parte delle Amministrazioni. Come sopra premesso, particolare attenzione andrà prestata nell’individuare la sussistenza di eventuali cause di esclusione di cui agli articoli 135 e ss. delle Financial Regulation in capo ai beneficiari degli interventi. In proposito, ed è l’aspetto più interessante, i beneficiari dei fondi del Pnrr non dovranno essere destinatari di sentenze definitive in materia di mancato pagamento di imposte e tasse, nonché dei contributi previdenziali, fatta naturalmente eccezione per i casi in cui tali soggetti stiano regolarmente pagando il quantum dovuto. In caso contrario, infatti, al verificarsi di tale causa di esclusione potrebbe essere precluso ai soggetti in questione l’accesso ai fondi del Pnrr. Ne consegue che le imprese beneficiarie degli interventi del Pnrr, prima partecipare a bandi attuativi del piano, dovranno quindi verificare la sussistenza di passività fiscali definitivamente accertate; in tal caso, in particolare, le imprese saranno ex ante tenute a valutare il regolare assolvimento delle stesse, anche sulla base di piani rateali, oltre che il relativo ammontare complessivo. Aspetti questi ultimi entrambi rilevanti, posto che la normativa Europea impone comunque alle autorità competenti – prima di negare ad un soggetto l’accesso a fondi Ue – di effettuare una valutazione della gravità delle condotte relative alle violazioni fiscali definitivamente accertate, anche avendo riguardo alla salvaguardia delle ragioni finanziarie dell’Ue. In quest’ottica, sarebbe auspicabile un intervento dell’Amministrazione finanziaria, volto a delineare criteri guida e parametri di riferimento per consentire alle Autorità interessate all’attuazione del Pnrr di valutare, ad esempio, se gli ammontari relativi a una contestazione fiscale possano pregiudicare, o meno, la continuità aziendale o l’affidabilità in termini finanziari dell’impresa partecipante a un bando.

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