L’agenzia delle entrate e il ‘buon’ bilancio nella deducibilità dei costi


Per la deducibilità dei costi di transazione conta la corretta contabilizzazione, venendo riaffermato il principio di derivazione dal bilancio sia per i soggetti Oic che per quelli Ias adopter. È questa la risposta delle Entrate 166 del 6 aprile che ribadisce la centralità del bilancio. Ma vediamo in quali termini.

La questione è ricorrente, perché spesso ci si ritrova dinanzi a componenti di costo la cui deducibilità fiscale varia a seconda della modalità di contabilizzazione. Infatti, se il costo è considerato di esercizio esso, in presenza degli ordinari requisiti di competenza e di inerenza, potrà essere immediatamente dedotto; viceversa, la sua deducibilità verrà rinviata nel tempo se capitalizzato come spesa relativa a più esercizi (articolo 108 del Tuir) o non vi sarà affatto se portato a incremento del costo della partecipazione, che ridurrà semmai in futuro la tassazione della plusvalenza, piena (articolo 86 del Tuir) o limitata per la Pex (articolo 87 del Tuir) in base ai requisiti della cessione della partecipazione. È evidente che in tali casi la logica fiscale può confliggere con quella civilistica, perché sono motivate da ragioni opposte. Dal punto di vista civilistico, infatti, il timore è sempre quello di evitare fenomeni di annacquamento del capitale che possono sorgere nelle ipotesi in cui un costo viene capitalizzato, in assenza di utilità pluriennale, in quanto così vengono meno dei costi a conto economico e le connesse perdite. Ed è proprio il motivo per cui il legislatore ammette la capitalizzazione dei costi solo nell’ipotesi in cui ci sia il requisito dell’utilità pluriennale. La logica del fisco è invece diametralmente opposta, in quanto le esigenze di gettito (immediate) vogliono evitare che si deduca immediatamente tutto nell’ipotesi in cui, invece, il costo riverberi i propri effetti anche per il futuro. Chiaramente in molte circostanze ci si trova davvero di fronte a sfumature di grigio. Ma allora come uscirne correttamente? Mai come in questi casi viene in soccorso il principio di derivazione dell’imponibile fiscale dal bilancio, motivo per cui è la corretta contabilizzazione dei fatti di gestione che deve guidare rispetto ai naturali effetti (sempre conseguenti) a livello di tassazione. Quindi se contabilmente quello è un costo, allora è corretto che sia anche integralmente dedotto; se viceversa presenta i canoni di un’utilità pluriennale, ben venga la sua capitalizzazione e la sua deducibilità rinviata.

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