Sul Sole24Ore un approfondimento relativo al Terzo Settore: ai fini dell’individuazione della natura dell’ente il Codice del Terzo settore introduce un nuovo criterio. Il cuore delle disposizioni fiscali è contenuto nell’articolo 79 secondo il quale le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale (e quindi non tassabili) quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi, tenuto conto anche degli apporti economici delle pubbliche amministrazioni e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento.La nozione di costo effettivo richiamato dall’articolo 79 va intesa come costo pieno. Per cui devono essere imputati sia i costi indiretti, generali e finanziari afferenti alla specifica attività considerata, sia la quota relativa ai costi generali dell’ente.
Vanno poi valutati i costi stessi: nel caso in cui l’Ets eserciti una pluralità di attività di interesse generale, sembrerebbe doversi escludere la necessità di un test di tipo analitico prediligendo un test di tipo generale, che consideri in termini unitari e complessivi l’attività esercitata dell’ente