Codice della crisi: imprese sotto monitoraggio con gli ‘assetti anti-default’


Dal prossimo 16 maggio non ci saranno più scuse per chi non sa come agire e intercettare la crisi. O almeno, questa è la data prevista dal nuovo schema di dlgs approvato in via preliminare dal Cdm il 17 marzo, che dà attuazione alla direttiva (Ue) 2019/1023 e che va a modificare per la seconda volta il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (dlgs 14/2019, «Ccii») emanato il 12 gennaio 2019 ed entrato in vigore a singhiozzo.

I tempi del Ccii. Il Ccii è stato emanato in attuazione della legge delega n. 155/2017, dopo i lavori della commissione Rordorf, e ha visto la luce sotto il governo Conte, nel gennaio 2019. L’art. 389 Ccii prevedeva dapprima due diversi step per l’entrata in vigore delle nuove regole: il primo fissato dal comma 2 dell’art. 389, stabiliva 30 giorni dopo la pubblicazione in Gu per i sistemi di allerta e altre disposizioni; il secondo al 1° settembre 2019 per tutte le altre norme, che ora si prevede entrino in vigore il 16 maggio.

Gli obblighi di monitoraggio della crisi d’impresa. Dal 16 marzo 2019 è vigente il comma 2 dell’art. 2086 c.c., introdotto dall’art. 375 Ccii, il quale prescrive che l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. In tal modo, si è previsto un sistema ancora più specifico di valutazione in termini di «forward looking» della crisi e del possibile rischio di default delle imprese. La disposizione ha certamente determinato un innovativo e diverso approccio alla gestione delle imprese, che però è rimasto senza uno specifico significato e contenuto, giacché in nessuna disposizione si ritrovava il concetto di assetto organizzativo e di cosa esso dovesse monitorare. A ciò veniva, però, in soccorso l’art. 13 del Ccii che aveva indicato i parametri per ritenere obbligati i controllori a eseguire le segnalazioni agli Organismi di composizione della crisi d’impresa (Ocri) che dovevano essere istituti a seguito del Ccii (ora abrogati). Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) era stato incaricato di predisporre appositi indicatori da utilizzare per dare una attuazione alla disposizione e rilevare i segnali di crisi. Così nell’ottobre del 2019 era stato reso noto il documento del Cndec, che però non è mai stato approvato dal Mise e neppure è mai entrato in vigore, poiché i sistemi di allerta che ne davano efficacia sono stati rinviati al 31 dicembre 2023. I sistemi di allerta vengono ora soppressi dallo schema di dlgs approvato dal Cdm per la modifica del Ccii, che li sostituisce con la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa («Cnc»).

l contenuto degli assetti. Il terzo comma dell’art. 3 del Ccii non lascia spazio ai fraintendimenti in quanto, ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, le misure per gli imprenditori individuali e gli assetti ex art. 2086 c.c. devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b) verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme identificati dal successivo comma 4 (si veda tabella);

c) ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento per l’avvio della Cnc.

Si tratta, insomma, di un sistema che richiede un’attenta gestione della programmazione per monitorare ciò che fa emergere le condizioni oggettivi che definiscono la crisi, che ora, in base all’art. 2, lett. a) del Ccii viene identificata nello lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. Al centro dell’assetto organizzativo, pertanto, resta sempre la programmazione e misurazione della tesoreria, che adesso dovrà essere di almeno 12 mesi e non più di soli sei come prevedeva il vecchio art. 13 del riformando Ccii. Uno studio di Cerved del 2019 aveva fatto emergere l’importanza degli assetti organizzativi e aveva anche individuato i costi per ciascuna impresa necessari a implementare i sistemi di emersione tempestiva. Costi che potevano variare da 1.500 a 5.000 euro cadauna. Ebbene, se prima la scelta del modello da approntare per gli assetti organizzativi poteva dipendere anche dalla dimensione e dal «silenzio» delle norme, ora gli imprenditori non hanno scampo e la forbice dei costi sembra allargarsi.

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