Bilanci: ammortamenti sospesi anche nell’esercizio 2022


Su ItaliaOggi la notizia dell’emendamento approvato in Commissione Bilancio al Senato: gli ammortamenti vengono sospesi anche per il 2022 e sono state definite le modalità con le quali eliminare dal bilancio la rivalutazione effettuata nel 2020 laddove sia esercitata l’opzione prevista dalla manovra per il 2022. È questo il contenuto di due emendamenti approvati in commissione bilancio al senato al dl 4/2022 e che intervengono con ulteriore stratificazione su norme già esistenti. Il primo riguarda quanto previsto dall’art. 1, comma 711 della legge n. 234/2021 che ha esteso anche ai bilanci relativi all’esercizio 2021 il regime in deroga previsto dall’art. 60, comma 7 bis del dl n. 104/2020 in tema di sospensione degli ammortamenti da un punto di vista civilistico. La formulazione della norma, nella versione successiva alla approvazione in legge del decreto mille proroghe (legge n. 15/2022) prevedeva che le disposizioni relative al bilancio 2020 fossero estese in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia di Sars-CoV-2, anche all’esercizio successivo a quello di cui al primo periodo del comma e dunque anche per il 2021. Ora, con l’emendamento al dl n. 4 del 2022, la norma viene riscritta eliminando il richiamo all’esercizio successivo al 2020 e prevedendo, direttamente nel primo periodo del comma 7 bis, la possibilità di sospensione degli ammortamenti ai fini civilistici, per gli esercizi in corso sia al 31 dicembre 2021 che al 31 dicembre 2022. Una ennesima riscrittura finalizzata, nella sostanza, ad estendere di un anno una previsione già disciplinata come detto per il solo 2021 (che si aggiungeva al 2020). Va ricordato che la conversione in legge del decreto mille proroghe aveva di fatto chiarito come la sospensione in questione non fosse riservata unicamente a chi, per l’esercizio 2020 aveva provveduto alla sospensione integrale e, dunque, si era ripristinato il concetto iniziale che parlava di sospensione sino al 100%. Va inoltre ricordato come la norma è indirizzata ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali e, in secondo luogo, come ai fini fiscali possa essere coerentemente non dedotto l’ammortamento non effettuato in bilancio. Infatti, come chiarito prima da una norma di comportamento redatta dall’Aidc Milano che nella sua interpretazione è stata confermata da una pronuncia resa dall’Agenzia delle entrate, il comma 7 quinquies dell’art. 60 che delinea la facoltà di deduzione fiscale dell’ammortamento non stanziato deve essere appunto inteso come facoltà e non come obbligo da osservare a prescindere dal dato civilistico. L’altro intervento che riguarda un aspetto legato ai bilanci è quello dell’aggiunta di un comma 624 bis all’art. 1 della legge 234/2021. In primis va ricordato come, in base al comma 624 dell’art. 1 della legge di bilancio, i soggetti che alla data del 1 gennaio 2022 hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive previste per beneficiare della rivalutazione e del riallineamento di cui all’art. 110 del dl 104/2020 hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l’applicazione della disciplina fiscale secondo modalità e termini da stabilire con provvedimento Ade. La norma prevede che la revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l’utilizzo in compensazione, dell’importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da stabilire con il medesimo provvedimento. Il comma 624 bis prevede che i soggetti che esercitano la facoltà prevista dal comma 624 possano rendere neutrale l’operazione sotto l’aspetto economico patrimoniale anche ai fini civilistici in coerenza con l’aspetto tributario, eliminando dal bilancio la precedente appostazione.

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