Enti Locali: nelle norme per la semplificazione, cambiano i vincoli riguardo al parere dei revisori legali


Sul Sole24Ore una importante precisazione: è in vigore da oltre cinque anni la procedura di presentazione al consiglio dei documenti di programmazione da parte della giunta disciplinata dall’articolo 174 del Tuel. Ma non se ne fa una generalizzata applicazione corretta. L’equivoco riguarda tempi e modalità di allegazione ai documenti di programmazione del parere dei revisori. Tempi e modalità che, se non rispettati, possono ritardare l’approvazione consiliare.

La norma dispone che «lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Dup sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità», intendendosi per «15 novembre», ordinariamente, 45 giorni prima del termine per l’approvazione dei bilanci. Per il bilancio 2022-2024, dopo il rinvio della scadenza al 31 maggio 2022, è da ritenersi prorogato al 15 aprile.

Una lettura superficiale, che non tiene conto della modifica intervenuta con il Dl 113/2016 (articolo 9 bis, comma 1, lettera a, n. 1 e 2), farebbe supporre che continua a essere obbligatorio completare gli allegati con la relazione dell’organo di revisione, senza la quale non sarebbe possibile presentare al consiglio i documenti predisposti dalla giunta. Questo avviene in molte realtà locali, con conseguenti ritardi nell’approvazione consiliare.

Le modifiche al testo originario, che disponeva «…unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione…», espuntano dagli allegati da presentare al consiglio «la relazione dell’organo di revisione» e rimettono a «quanto stabilito dal regolamento di contabilità» la disciplina della procedura per l’approvazione degli atti di programmazione.

L’articolo 174 oggi in vigore dispone che la presentazione dei documenti da parte della giunta al consiglio non necessita più del parere dei revisori, che dovranno presentarlo prima dell’avvio della discussione in consiglio.

Appare indubbio che all’adeguamento al precetto normativo consegue l’immediato inoltro degli schemi dei documenti di programmazione, ad avvenuta approvazione da parte della giunta, sia al consiglio sia ai revisori. I quali, nei tempi previsti dal regolamento di contabilità, dovranno mettere a disposizione dei consiglieri il parere.

A gruppi e commissioni consiliari è apprezzata la capacità di avviare l’esame dei documenti sulla base della sola attestazione del responsabile del servizio finanziario, e alla prassi è garantita una concreta riduzione dei tempi per l’approvazione definitiva dei documenti. Fermo restando che l’iter di discussione in consiglio va supportato dal parere dei revisori e che vanno rispettati i termini previsti dal regolamento per l’esame dei documenti corredati dal parere da parte dei consiglieri.

In sostanza, i documenti possono essere presentati al consiglio subito dopo la delibera di giunta, senza attendere il parere dei revisori, consentendo così l’immediato avvio delle analisi politico-amministrative negli organismi consiliari. Il voto consiliare dovrà essere preceduto dall’acquisizione del parere dei revisori, perché sia messo a disposizione di tutti i consiglieri nel rispetto dei tempi previsti dal regolamento.

I vantaggi della semplificazione e il riconoscimento della capacità degli organismi consiliari di una prima valutazione degli atti anche senza il giudizio dei revisori restano, però ad oggi limitati ai bilanci. Non sarebbe insensato estenderli a tutti i provvedimenti consiliari soggetti al parere dei revisori, a partire dalla rendicontazione.

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