Per gli studi associati l’incognita dell’esenzione Irap nella nuova legge di bilancio


Sul Sole24Ore di oggi la disamina relativa agli obblighi degli studi associati. Infatti in base al comma 8 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 (n.234) gli imprenditori individuali e professionisti non associati festeggiano, mentre le strutture collettive, gli studi associati masticano amaro…

Infatti la norma prevede che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, l’Irap non sia più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 446/1997.

Il rinvio normativo non aiuta nell’interpretazione perché accomuna posizioni individuali a posizioni collettive. E ovviamente non si occupa né dei soggetti in regime forfettario (l’imposta sostitutiva prevista dalla legge 190/2014 è comprensiva anche del tributo regionale) né dei “residui” contribuenti nel regime “di vantaggio” (l’esonero è previsto all’articolo 27, comma 3, del decreto legge 98/2011).

Ciò che si stanno chiedendo contribuenti e consulenti è se la norma sia di semplice applicazione oppure possa ingenerare dubbi interpretativi di cui il tributo regionale, purtroppo, è sempre stato molto prodigo. Vediamo alcune casistiche.

Studi associati e Stp

Non dovrebbe essere complesso il caso delle imprese familiari (che però non riguarda i professionisti): pur disponendo di collaboratori e, a volte, anche di dipendenti, si tratta, a tutti gli effetti, di imprese individuali, per cui – anche laddove il tributo fosse versato per il 2021 – nulla è dovuto dal 2022.

Opposto il caso degli studi associati e delle società tra professionisti: si tratta di enti collettivi, per cui è difficile ipotizzare un esonero. Alcuni spiragli sono, tuttavia, aperti dalla giurisprudenza di Cassazione. Con l’ordinanza 39578, depositata lo scorso 13 dicembre, la Suprema corte ha confermato che il principio generale in base al quale l’esercizio in forma societaria o associata della libera professione costituisce “ex lege” presupposto dell’imposta regionale, convive con «la facoltà del contribuente di dimostrare l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa». La decisione di appello, favorevole ai due professionisti, viene confermata in quanto essi hanno dimostrato che «svolgevano le rispettive attività in modo autonomo».

Non è dato comprendere se essi utilizzassero l’associazione come semplice modalità per suddividere i costi di studio, senza alcuna reciproca collaborazione tale da incidere sull’autonomia professionale. Un po’ come accade per le forme associative della “medicina di gruppo”, normalmente escluse dal tributo regionale (Cassazione sezioni unite, sentenza 7291/2016).

Gli incarichi societari

L’altro spiraglio riguarda gli incarichi societari (sindaco, revisore, componente dell’Odv), per i quali – come affermato dalla recente norma di comportamento 215/2021 dell’Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc) sulla scorta della giurisprudenza di legittimità (si veda Il Sole 24 Ore del 27 dicembre) – i compensi percepiti (anche se fatturati dall’ente collettivo) non sono soggetti a Irap, perché realizzati al di fuori dell’organizzazione dello studio.

Le società di servizi

Ci sono poi situazioni di confine. Un caso tipico è quello recentemente esaminato dalla commissione tributaria provinciale di Firenze (decisione 564/01/2021) relativo a un ingegnere che, oltre all’attività professionale svolta in forma individuale, è socio maggioritario e amministratore unico di una società di capitali che esercita l’attività di progettazione integrata. E potrebbe essere il caso del dottore commercialista o del consulente del lavoro che si avvale della società di servizi.

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