Composizione negoziata: il ruolo-chiave dei sindaci


Nuovo centrale ruolo dei sindaci a seguito dell’istituto della composizione negoziata. Agli stessi, infatti, da un lato viene richiesto di segnalare al cda i presupposti per il ricorso all’istituto e dall’altro, in caso di inadempienza, potrebbero scaturire specifiche responsabilità. È quanto prevede l’art. 15 del dl 118, il cosiddetto decreto legge sulla crisi di impresa, definitivamente convertito con legge 147 del 21 ottobre scorso.

Le previsioni dell’art. 15. L’art. 15 chiama in causa l’organo di controllo, per il quale, è opportuno chiarirlo, si intende l’organo endosocietario e cioè il collegio sindacale, il sindaco unico nelle spa e nelle srl o il Comitato di controllo o il Consiglio di sorveglianza nelle spa che adottino il sistema dualistico o monistico. La previsione interessa, quindi, il collegio sindacale (o il sindaco unico) completando il panorama degli obblighi degli organi societari in merito alla crisi o a situazioni che minacciano la continuità aziendale, delineati dagli art. 2086 e 2403 del codice civile. In particolare, nella composizione negoziata all’organo di controllo vengono imposte tre specifiche prescrizioni:

1) La segnalazione. In primo luogo al verificarsi di condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza e nella ragionevole perseguibilità del risanamento dell’impresa, esso dovrà segnalare per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei due presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina di un esperto per aderire all’istituto della composizione negoziata (in merito ai presupposti tecnici per la segnalazione si veda l’articolo nella pagina seguente, ndr). Appare evidente che per consentire all’organo di controllo di poter effettuare la prescritta segnalazione con cognizione di causa il cda deve aver istituito un assetto organizzativo adeguato rispetto alle dimensioni, alla complessità e alle caratteristiche specifiche della società, verificando come si dispone nelle norme di comportamento (norma 3.5) «che sia idoneo a rilevare tempestivamente indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale, così da rendere possibile agli organi delegati (o all’organo di amministrazione) di adottare idonee misure per il superamento della crisi o il recupero della continuità».

Previous Deducibilità dei costi di revisione contabile non obbligatoria: una sentenza del CTR Lombardia
Next Bilanci 2021: via libera alla sospensione degli ammortamenti