Il Presidente di Abusdef-Veneto, avv. Cavallari: “Sconcertante la vicenda del visto di conformità. Vergognoso episodio di lobby….”


Un’altra autorevole presa di posizione sull’emendamento per la soppressione del visto di conformità ai revisori legali. Nella sua analisi pubblicata sul sito “ViPiù-Vera Informazione” l’avvocato Fulvio Cavallari, Presidente Abusdef-Veneto evidenzia:

Secondo la stessa Agenzia delle entrate “Il visto di conformità, conosciuto anche come “visto leggero”, introdotto nel nostro sistema tributario dal decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria. Il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto a predisporre la dichiarazione fiscale, attestare di aver eseguito i necessari controlli mediante sottoscrizione della stessa e a trasmetterla all’Agenzia delle entrate.”

L’apposizione del visto di conformità implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione, o nella comunicazione fiscale, alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto, i versamenti. “. ( Agenzia delle Entrate il Visto di conformità )

Il visto di conformità viene utilizzato anche nel  contrasto alle frodi relative a detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi, infatti dal 12 novembre 2021 l’obbligo del visto di conformità è esteso anche ai bonus edilizi diversi dal superbonus ( D.L. 11 Novembre 2021 n. 157 ).

Insomma è facile capire che si tratta di un business di proporzioni rilevanti, se voglio compensare un credito d’imposta ad esempio (a determinate condizioni inutile dilungarci ora su dettagli normativi e tecnici ) necessito del visto.

Ma chi può rilasciare il visto? Anche qui soccorre il memorandum dell’Agenzia Entrate : “Oltre ai responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) sono legittimati a rilasciare il visto di conformità: i professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;  i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria

Ora a parte i CAF e i tributaristi iscritti alla data del 1993 nei ruoli delle CCIAA (quest’ultimi in rapido esaurimento come è facile immaginare) si capisce benissimo che le categorie interessate alla conquista delle fette di mercato sono i commercialisti e i consulenti del lavoro.

Ma veniamo all’oggi, il Governo Draghi era riuscito a dare una plastica dimostrazione di cosa sia l’applicazione delle direttive europee sulla concorrenza (peraltro recepite con legge dello stato), introducendo un comma di portata realmente innovativa, eccolo: “14. All’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole «e dei consulenti del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonché gli iscritti nel registro dei revisori legali».

Si tratta del  DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (21G00157) che all’Art. 5 tratta di “ Disposizioni urgenti in materia fiscale” .

In pratica oltre alle citate categorie professionali il Governo ha ritenuto di estendere ai revisori legali l’abilitazione al visto di conformità oltretutto motivando con : ” … la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili” com’è indicato nel testo del decreto legge.

Lodevolissimo intendimento evidentemente ispirato a principi di sana concorrenza in un mercato di fatto oligopolistico, con inevitabili ricadute sul fruitore del servizio professionale in termini di costo della prestazione, in sostanza l’utente magari avrebbe potuto pagare meno il costo del servizio “visto di conformità“

Tutto bene? non direi! è notizia di ieri (4 dicembre 2021 sulla stampa), che vi è stato un rapido dietro front governativo: il comma nella fase di conversione in legge al Senato è misteriosamente svanito.

Ma che sarà mai accaduto? Ce lo racconta il Presidente Nazionale dell’Istituto Revisori Legali in una nota resa pubblica che dice: ”Le Commissioni riunite Finanze e Lavoro del Senato hanno votato un emendamento che sopprime il comma 14 dell’art. 6 D.L.146/2021(in conversione), che estende ai Revisori Legali la trasmissione delle dichiarazioni annuali dei redditi e l’apposizione del relativo visto di conformità.

L’emendamento – caldeggiato dai Commercialisti, perché ‘gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali non possiedono la specifica competenza in materia fiscale e tributaria necessaria per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni d’imposta richieste dai contribuenti nelle dichiarazioni annuali’ – costituisce il mirabile esempio di un’incursione lobbistica e fuorviante nell’attività legiferativa, in grado di esporla al rischio d’incostituzionalità e di smarrimento di fondamentali valori di coerente produzione normativa e di ordine sistematico.”

In sostanza per i commercialisti i Revisori legali non son degni del visto anche se, come correttamente sostiene nella sua lettera il Presidente dell’Istituto Revisori legali: ”Ad esser chiari: i Commercialisti non hanno né possono vantare alcuna competenza diversa o superiore a quella dei Revisori Legali in materia fiscale, essendo semmai vero il contrario.

La professione del Revisore Legale (già Revisore Contabile – D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88) è l’unica “skillata” a livello comunitario ed stata introdotta con apposita legge dello Stato (D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39) che ha recepito una mirata direttiva comunitaria, tant’è che sono i Commercialisti a dover possedere titoli e requisiti d’iscrizione all’apposito Registro tenuto dal MEF ove intendano svolgere la professione di Revisore Legale, e non viceversa.

Mentre i Commercialisti sono controllati dall’Ordine di appartenenza – ossia da loro stessi – i Revisori Legali sono sottoposti alla vigilanza, anche sul piano disciplinare, del MEF, il che rappresenta la maggior garanzia possibile in termini di competenza e di affidabilità verso i cittadini ed il mercato.”

Insomma un gran pasticcio e ahimé una bruttissima figura del Governo di fronte all’opinione pubblica e alla platea degli utenti del servizio fiscale, che auspicano da tempo un mercato ispirato al basilare, direi elementare, principio di sana e libera concorrenza.

Concludo con l’auspicio di un rapido intervento normativo che corregga rapidamente la rotta e ripristini il visto ai Revisori Legali, per dare finalmente un segnale di vero cambiamento nel rispetto dei principi base della Comunità Europea.

Avv. Fulvio Cavallari  

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