Anche lo studio associato può recuoperare l’onorario per i singoli professionisti


Sul sole24Ore un interessante articolo sugli studi associati. È legittimo l’accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate sulla base della presunzione che il professionista, una volta portato a termine l’incarico professionale ricevuto, incassi gli onorari pattuiti, ove egli non abbia fornito la prova liberatoria contraria, idonea a dimostrare il mancato incasso. In ogni caso, ai fini della prova contraria non e? sufficiente che il professionista adduca che dalla contabilità non risulta alcuna fattura emessa e alcuno accredito e che quindi, in base al principio di cassa, non sussisterebbe alcun presupposto impositivo (Corte di cassazione, ordinanza n. 24255/2021).

Il compenso

Secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del Dm della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 in materia di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, compete sempre al professionista domiciliatario che partecipi ad una o a più udienze il compenso per la fase di studio della pratica.

In tale ipotesi, infatti, si presuppone che il professionista debba, per l’appunto, studiare la causa per essere preparato tanto a rispondere alle eventuali deduzioni o eccezioni della parte avversa, quanto ad ottemperare alle richieste di chiarimenti che possono provenire da parte del giudice (Corte di cassazione, ordinanza n. 23456/2021).

La prova del mancato incasso

L’operatività della prescrizione triennale del diritto del professionista a riscuotere il compenso dell’opera prestata e il rimborso delle spese correlate di cui all’articolo 2956, n. 2 del Codice civile deve essere dimostrata dal cliente-debitore attraverso il decorso del termine previsto dalla legge.

Per opporsi alla prescrizione, il professionista-creditore ha l’onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, anche avvalendosi, ai sensi dell’articolo 2959 del Codice civile, della ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, in merito al fatto che l’obbligazione non è stata estinta (Corte di cassazione, sentenza n. 1435/2021).

Lo studio professionale

Siccome l’articolo 36 del Codice civile stabilisce che l’ordinamento interno delle associazioni non riconosciute può attribuire alla associazione stessa la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti, lo studio professionale associato è legittimato ad agire rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico.

Il fenomeno associativo tra professionisti non può infatti essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi (Corte di cassazione, sentenza n. 3850/2020).

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