Terzo Settore: inizia la delicata fase di ‘migrazione’ dall’anagrafe onlus al Registro Unico Nazionale (Runts)


Anche le Onlus alla prova del Registro unico nazionale del Terzo settore: Sul Sole24Ore viene ricordato che da giovedì 24 novembre si apriranno le porte per tutte le realtà che intendono acquisire la qualifica di ente del Terzo settore (Ets). Una data, questa, che segnerà per le Onlus una fase transitoria fatta di scelte e che vedrà coesistere Runts e Anagrafe onlus sino al momento in cui, con l’approvazione dei nuovi regimi fiscali da parte della Commissione UE, non verrà meno quello previsto dal Dlgs 460/1997. A partire dal 22 novembre prossimo, infatti, l’Anagrafe delle onlus sarà congelata per le nuove iscrizioni rimanendo in piedi sino al vaglio UE sui nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del Terzo settore.

In questo contesto, quindi, le Onlus saranno chiamate a fare delle scelte che riguarderanno non solo la sezione del Registro unico all’interno della quale iscriversi – atteso che per tali enti il legislatore non ne ha prevista una ad hoc – ma anche le tempistiche con cui accedere al Registro.

Le Onlus, infatti, a differenza di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, possono godere di tempi più dilatati avendo la possibilità di iscriversi al Registro dal 24 novembre prossimo e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui la Commissione UE avrà disposto l’autorizzazione sui nuovi regimi fiscali. In altri termini, se l’autorizzazione dovesse arrivare nel 2022 le Onlus avranno tempo fino a maro 2023 per l’iscrizione. È utile precisare che tali enti potranno iscriversi al Registro unico senza dover attendere la pubblicazione da parte delle Entrate dell’elenco degli iscritti all’anagrafe Onlus prevista all’articolo 34 del Dm 106/2020. Tale pubblicazione, infatti, dovrebbe assolvere alla funzione di coordinare, soprattutto nella fase finale dell’iter previsto, la cancellazione delle Onlus dalla Anagrafe per accedere al Registro.

Una questione dibattuta in questa fase riguarda le ipotesi in cui potrebbe sussistere una effettiva convenienza per le Onlus ad iscriversi immediatamente nel registro perdendo la relativa qualifica. Tale scelta potrebbe interessare, ad esempio, quegli enti che hanno natura erogativa e che non svolgono alcuna attività di tipo commerciale. In questo caso la Onlus perderebbe sia la qualifica che il regime fiscale di favore previsto dal Dlgs 460/1997 ma senza, tuttavia, che con l’iscrizione al Registro unico scatti alcun obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale.

Ottenendo la qualifica di Ets, ai fini della determinazione del reddito, l’ente applicherà le disposizioni ordinarie del Tuir, e continuerà a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal Cts in materia di erogazioni liberali e imposte indirette. L’accesso al Registro unico permetterà di superare alcuni parametri più restrittivi previsti per le Onlus.

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