Nuovi visti di conformità sui bonus edilizi diversi dal Superbonus da rilasciare al buio, o quasi. Nonostante l’entrata in vigore immediata delle disposizioni antifrode previste dal dl 157/2021 e la contestuale revisione della modulistica telematica per l’esercizio delle opzioni, per i professionisti abilitati al rilascio del nuovo visto leggero non ci sono, al momento, indicazioni pratiche su quali controlli effettuare e quale documentazione richiedere ai contribuenti. Le uniche certezze per i professionisti abilitati al rilascio di queste nuove attestazioni circa la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla specifica detrazione edilizia suscettibile di opzione per la cessione a terzi o lo sconto in fattura, è che la norma che le ha istituite, ricalca esattamente quanto già previsto in relazione al superbonus del 110%. Tuttavia, la platea di agevolazioni per le quali il visto di conformità è necessario sono disparate fra di loro e seguono regole e presupposti diversi da quelli del superbonus. Ciò renderà, di fatto, quasi impossibile utilizzare le check list predisposte dalla Fondazione nazionale commercialisti per il rilascio del visto di conformità in relazione al super ecobonus e al super sismabonus. Questa difficoltà tecnica potrebbe suggerire a molti professionisti abilitati, ad attendere istruzioni di dettaglio prima di rilasciare il visto di conformità sulle detrazioni edilizie in oggetto.