Professionisti: pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modalità di istituzione degli elenchi per il reclutamento nella P.A. che non implica la cancellazione dagli albi


È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 14 ottobre 2021 del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, recante “Modalità per l’istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un’alta specializzazione per il Pnrr”, in attuazione di quanto previsto dal decreto “Reclutamento” (Dl 80/2021, convertito dalla legge 113/2021). Il decreto definisce le modalità di formazione degli elenchi dei professionisti ed esperti e del personale di alta specializzazione sul Portale del reclutamento inPa e individua per loro due possibili modalità di accesso alla Pa: il conferimento di incarichi professionali per professionisti ed esperti e l’assunzione a tempo determinato per il personale di alta specializzazione. Entrambi gli elenchi saranno contenuti nel Portale del Reclutamento inPA. Le figure professionali negli elenchi Sono tre le figure interessate dal decreto:

  • professionista: in questa categoria rientrano tanto le professioni riconosciute (per le quali è necessaria l’iscrizione a un albo, collegio o ordine professionale) quanto le professioni non riconosciute (per le quali è necessaria l’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciata da un’associazione professionale inserita nell’elenco del Ministero dello sviluppo economico, o la certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell’art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4);
  • esperto: in cui rientrano tutte le persone fisiche che esercitano un’attività professionale che non rientra nella definizione di “professionista”;
  • personale di alta specializzazione: rientrano in tale categoria, come specificato nel decreto “Reclutamento”, i soggetti che, oltre a una laurea magistrale e specialistica, sono in possesso di almeno un dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello, oppure di una documentata esperienza professionale qualificata e continuativa almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell’Unione europea. Tali requisiti devono essere inerenti a settori scientifici o ambiti professionali strettamente correlati all’attuazione dei progetti del Pnrr.

.Ma sul sole24Ore di oggi è stato evidenziato un nodo da sciogliere sul maxipiano di reclutamento di professionisti per centrare gli obiettivi del Pnrr. Per molte figure professionali, infatti, avvocati e consulenti del lavoro ad esempio, è tutto da decifrare l’impatto di una eventuale assunzione a tempo determinato nella Pa sulla permanenza nell’Albo e nella Cassa di previdenza.

A prima vista infatti non sembrerebbero più esserci incompatibilità in questo caso. Almeno dal 7 novembre, data di entrata in vigore della norma del decreto legge Pnrr (il Dl 152/2021), dedicata proprio ai professionisti che entreranno nella Pa come supporto alla gestione dei progetti del Piano. L’articolo 31, infatti, specifica che a queste figure «non è richiesta la cancellazione dall’Albo». Viene lasciata anche la scelta se continuare a versare i contributi alla Cassa privata o all’Inps (si veda anche l’articolo a lato). L’obiettivo della norma è chiaro ed enunciato nel testo. Si vuole «incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l’attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza»

.Ma sul sole24Ore di oggi è stato sollevato un ostacolo

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