Bilanci enti locali: nella certificazione dei ‘fondi Covid’, previste informazioni anche sulle Partecipate


Sul Sole24Ore di oggi, 1 novembre, un ampio resoconto sul via libera della Conferenza Stato-Città del 26 ottobre col quale sono state definite le modalità per la certificazione dei fondi Covid assegnati agli enti locali per il 2021.

Oltre a rilevare le minori entrate registrate rispetto al 2019, con la certificazione gli enti possono dichiarare le maggiori spese 2021 sostenute per l’emergenza epidemiologica Covid-19, con riferimento agli impegni assunti.

A titolo esemplificativo possono essere certificate maggiori spese per:

Personale: a tempo determinato e/o interinale, per finalità strettamente connesse all’emergenza (ad esempio per la Polizia municipale) e limitatamente alla durata dell’emergenza; è esclusa la spesa di personale per l’ordinaria attività amministrativa degli enti. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli straordinari al personale a tempo indeterminato per le finalità connesse all’emergenza;

Beni e Servizi: dispositivi di sicurezza e per il distanziamento, materiale per la sanificazione/servizi di igienizzazione, plexiglass, noleggio macchinari sanificazione e/o scuolabus per potenziamento dei servizi di trasporto;

Investimenti: Pc e dispositivi per smart working/didattica a distanza, inclusi gli oneri per il potenziamento delle connessioni, tramezzi per garantire distanziamento, gazebo, rifacimento infissi per ricambio d’aria, impianti areazione, tinteggiatura con vernici igienizzanti e, in ogni caso, interventi che possano essere considerati piccoli investimenti di adeguamento di spazi e locali;

Trasferimenti correnti e contributi investimenti: contributi a imprese, famiglie e istituzioni sociali private in difficoltà economica conseguente all’emergenza epidemiologica; restano esclusi contributi non strettamente legati ad essa (per esempio pubblicazioni libri e manifestazioni culturali).

Nella parte dedicata al fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente o in conto capitale), gli enti devono riportare nella certificazione la quota risultante a seguito del riaccertamento ordinario dei residui riguardante spese impegnate nel 2021, finanziate dalla risorse per l’emergenza.

Per i contratti di servizio continuativo le amministrazioni devono riportare nella certificazione la quota di maggiori spese per l’emergenza Covid derivante dai contratti sottoscritti nel 2021 e di competenza nell’anno 2022.

Fra le novità 2021 si evidenzia la nuova sezione «organismi partecipati», finalizzata a raccogliere le informazioni sui disavanzi (perdite) riferiti agli anni 2020 e 2021, derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 degli organismi partecipati che hanno riflessi sui bilanci degli enti locali. Queste informazioni non influiscono in alcun modo sul saldo complessivo certificato dagli enti locali negli anni 2020 e 2021, ma hanno solo valenza conoscitiva.

Previous Lauree abilitanti: la riforma non riguarda i revisori legali. Confermati tirocinio ed esame di stato.
Next L'OIC e il principio contabile X per il terzo settore