Le imprese in difficoltà hanno una chance in più: rivolgersi ad un esperto della crisi facilitatore delle intese con i creditori, che dovrà essere super partes, terzo ed effettivamente indipendente. Lo prevedono le modifiche introdotte dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 di conversione del dl 24 agosto 2021, n. 118, pubblicata in G.U. n. 254 del 23/10/2021, con cui viene definitivamente introdotta dal 15 novembre prossimo la Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (Cnc). L’art. 2 prevede, infatti, che l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
Viene, dunque, rivoluzionato l’approccio alla gestione dei tentativi di salvataggio delle aziende in difficoltà, nel tentativo di mitigare i possibili nefasti effetti dei sistemi di allerta previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (dgls 14/2019, Ccii), che l’art. 1 della legge 147 conferma di rinviare al 31 dicembre 2023, insieme alle denunce dei controllori interni. Parimenti, il Ccii viene congelato sino al 16 maggio 2022, in attesa che la commissione istituita dalla Ministra Cartabia per adeguare il Ccii alla direttiva Insolvency proponga il suo lavoro. Un lavoro che potrebbe anche abbandonare buona parte del codice o stravolgerne il contenuto.
Restyling della legge fallimentare definitivo.. Intanto, con la legge 147 vengono confermate (art. 20) anche le modifiche introdotte alla legge fallimentare (rd 267/42, l.f.). Si tratta, in particolare, degli accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa (art. 182 septies l.f.) e agevolati (182 , novies l.f.) nonché della convenzione di moratoria (art. 182, octies l.f.), che vanno ad anticipare alcuni istituto contenuti proprio nel Ccii.