In un articolo di Giovanni Negri sul Sole24Ore un’attenta illustrazione della procedura approvata definitavamente alla Camera e relativa alla composizione negoziale, con un occhio anche al calendario per la disciplina della crisi d’impresa. Con l’approvazione definitiva (slitta invece l’esame della legge delega sull’amministrazione straordinaria), ieri mattina, alla Camera della legge di conversione del decreto 118/21, infatti, trova una versione compiuta il quadro delle scadenze dei prossimi mesi. A venire rinviata, in precedenza era prevista per lo scorso 1° settembre, è innanzitutto l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, il cui debutto è adesso previsto per il 15 maggio 2022; slittamento più ampio, sino al 31 dicembre 2023, per uno degli elementi più innovativi del Codice, le misure di allerta, ritenute però di problematica applicazione in una fase economica ancora di faticosa uscita dall’emergenza sanitaria.
All’approvazione dei conti del 2022, quindi ai primi mesi del 2023, è ancorato invece, dopo un emendamento approvato al Senato, l’obbligo di adozione dell’organo di controllo interno da parte delle Srl di dimensione almeno media. La scadenza più vicina è invece rappresentata dall’esordio, tra meno di un mese, il 15 novembre, della nuova procedura di composizione negoziata che va a sostituire, almeno nell’immedato le procedura di allerta, avendone tuttavia il medesimo obiettivo: l’anticipazione di misure di tutela degli asset aziendali prima del precipitare dell’insolvenza.
Nel merito l’istituto va attivato dall’imprenditore commerciale (o agricolo), escluse le società di persone, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere almeno “probabile” lo stato di crisi o l’insolvenza. Viene quindi disciplinata una procedura stragiudiziale, da attivare presso la Camera di commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca, senza sostituirlo nella gestione, l’imprenditore, a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate.
La procedura prevede l’istituzione, avvenuta poche settimane fa con decreto del ministero della Giustizia, di una piattaforma telematica nazionale per l’accesso alla composizione negoziata; una disciplina dettagliata della figura dell’esperto, chiamato ad affiancare l’imprenditore (si tratta di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro dotati di precedenti esperienze nel campo della soluzione di crisi d’impresa). In particolare, alla nomina degli esperti, che dovranno garantire requisiti di indipendenza e terzietà, provvederà una specifica commissione.
La presentazione della domanda più essere sollecitata anche dall’organo di controllo societario, cui viene attribuito il compito di segnalare agli amministratori l’esistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza. In caso di accettazione, l’esperto dovrà convocare l’imprenditore, per valutare le ipotesi di risanamento e individuare entro 180 giorni una soluzione adeguata. All’imprenditore che accede all’istituto potranno essere applicate misure protettive per limitare le possibilità di azione nei suoi confronti da parte dei creditori e impedire sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.
Tra gli esiti della procedura, la conclusione di un contratto con uno o più creditori, una convenzione di moratoria, un accordo che produce gli stessi effetti di un piano di risanamento, un accordo di ristrutturazione dei debiti, un piano di risanamento ma anche una domanda di concordato semplificato con finalità liquidatorie, nel caso di esito negativo delle trattative.