La verifica del presupposto della continuità si complica nella composizione negoziata della crisi. Il revisore legale (o i sindaci, se incaricati della revisione) sarà tenuto ad una valutazione attenta nel momento in cui la condizione di squilibrio patrimoniale e finanziario sia resa evidente dalla richiesta di nomina dell’esperto da parte della società, per la composizione negoziata della crisi.
Compito e responsabilità del revisore è l’acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati per giudicare della ragionevole capacità dell’impresa di proseguire nella gestione, almeno nei successivi dodici mesi. Dalla convinzione acquisita discenderà la valutazione sulla adeguatezza dei principi di redazione del bilancio adottati, di funzionamento o liquidatori.
Saranno essenzialmente tre le circostanze possibili, legate allo sviluppo della negoziazione rispetto alla data d chiusura del bilancio.
1 Composizione negoziata che si esaurisce prima della data di chiusura dell’esercizio. In questo caso la dotazione di informazioni per il revisore sarà massima. Quando eseguirà le procedure di validità sul progetto di bilancio saprà come il tentativo di composizione si è concluso. Le misure adottate dalla società saranno quindi chiare e valutabili, gli elementi probatori consistenti, ed il giudizio del revisore consapevole. La continuità sarà verificata se l’esito della composizione dà origine ad un contratto con i creditori, ad una convenzione di moratoria o ad un accordo che esenta da revocatoria (articolo 67, comma terzo, lettera d), legge fallimentare) o ad un vero e proprio piano attestato. Al contrario non vi sarà continuità in caso di accesso ad una procedura concorsuale o ad uno strumento risolutivo della crisi che presuppongano la liquidazione del patrimonio.
2 Esercizio che si chiuda nel corso delle trattative . In questa circostanza, al momento delle verifiche l’esito della composizione non è noto. Lo scambio di informazioni tra revisore, società ed esperto è quindi determinante, e deve consentire di apprezzare le probabilità di successo del tentativo. Dovrà valutarsi se ricorrano le particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto che consentano il ricorso al maggior termine per l’approvazione del bilancio, permettendo così l’acquisizione di informazioni più precise.
3 Tentativo di composizione attivato o preannunciato nel corso delle verifiche sul bilancio. È la condizione più difficile che peggiora se il tentativo di composizione si è concluso con relazione negativa dell’esperto senza ulteriori iniziative della società. Per il revisore, l’incertezza sarà massima, e non rimarrà che valutare prudentemente la relazione dell’esperto e le informazioni provenienti dall’organo amministrativo, e calibrare quindi il giudizio sul bilancio nel rispetto del principio di revisione Isa Italia 570.