In Gazzetta ufficiale le sanzioni per i revisori legali in caso di mancate comunicazioni o altre inadempienze


Circa 120 mila iscritti al registro dei revisori legali rischiano di vedersi contestare violazioni, con relative sanzioni. Sotto controllo risulteranno in particolare le mancate comunicazioni al Mef per l’assunzione o la cessazione di incarichi e il mancato espletamento della formazione. Per quest’ultima, tuttavia, sono previsti dei «corsi di recupero» sulla piattaforma ministeriale.

Sono gli effetti della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 237 del 4 ottobre scorso del dm n. 135 dell’8 luglio, che rende operativo, a partire dal 19 ottobre, il sistema sanzionatorio di cui agli artt. 24 e 25 del dlgs 39/2010, fino a oggi di fatto inapplicato per mancanza del regolamento.

Il ruolo del Mef. Il Mef, nell’esercizio dei compiti di vigilanza in materia di revisione legale, provvede ad accertare la violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa, una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza. In merito all’attività istruttoria esso si avvale della Commissione centrale dei revisori legali (di cui all’art. 42 del dlgs 39/2010). L’accertamento si perfeziona con la redazione del verbale di accertamento, che resta conservato agli atti del Mef. Dalla data di redazione del verbale decorrono i termini per l’avvio del procedimento sanzionatorio. Questo è disposto dalla commissione a mezzo lettera di contestazione degli addebiti. Quest’ultima è effettuata, quando possibile, immediatamente, e comunque entro il termine di 180 giorni dall’accertamento. Nei casi di violazioni più gravi, non quindi per le mancate comunicazioni al registro o per il mancato assolvimento degli obblighi formativi (salvo, anche in quest’ultimo caso, le ipotesi più rilevanti di irrogazione di sanzioni come la revoca da incarichi, il divieto di accettarne o la cancellazione dal registro), entro 30 giorni dalla ricezione della lettera di contestazione delle violazioni il revisore, ai sensi dell’art. 5 può chiedere di essere sottoposto ad audizione personale. Tale incontro si svolgerà presso la Commissione centrale anche con modalità telematiche e della seduta viene redatto un verbale. L’interessato, che della seduta viene informato con almeno 10 giorni di anticipo, può farsi assistere da un difensore. La conclusione della procedura. Acquisite le deduzioni formulate per iscritto in ordine ai fatti e alle irregolarità contestate e dopo l’eventuale audizione personale del revisore, entro 120 giorni dalla data di ricezione degli addebiti la commissione può:

1) formulare una proposta motivata (non vincolante) di sanzione al Mef;

2) se ritiene che le contestazioni siano infondate, proporre l’archiviazione del procedimento.

Il Mef al termine della fase istruttoria, dandone notizia all’interessato, applica, con provvedimento motivato, le sanzioni previste dall’articolo 24 dlgs 39/2010, tenuto conto dei criteri di cui all’art. 25 dello stesso. In pratica, il tipo e l’entità della sanzione o del provvedimento amministrativo da adottare saranno definiti in relazione alla gravità e durata della violazione . L’articolo 8 ricorda che ai fini della valutazione della gravità delle violazioni, si tiene conto anche del grado della colpa imputabile al revisore e del danno provocato alla società revisionata o ai terzi, nonché dei casi di reiterazione (valutabili ai sensi dell’art. 8-bis della l. 689/81).

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