Crisi d’impresa: nella composizione negoziale esperti professionisti con maggiore indipendenza


Sul Sole24Ore di oggi i correttivi al decreto che delinea modalità della composizione negoziale nelle crisi d’impresa: il Senato interviene sul decreto a rafforzare l’indipendenza dell’esperto, da un lato confermando l’indicazione già apparsa nel decreto dirigenziale della scorsa settimana, che introduce all’articolo 4 il divieto per l’esperto di intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall’archiviazione della composizione negoziata; dall’altro, esplicitando al comma 2 il divieto di intrattenere rapporti di natura personale o professionali non solo con l’impresa ma anche le altre parti – ad esempio gli advisors – interessate all’operazione di risanamento.

Anche sotto il profilo delle tempistiche negoziali vengono chiariti alcuni aspetti importanti: la composizione negoziata non potrà durare più di 360 giorni, a causa del nuovo limite di 180 giorni di un’eventuale proroga; identicamente, una volta archiviata l’istanza, l’imprenditore non potrà presentare una nuova istanza di nomina dell’esperto prima di un anno da tale data.

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