OIC, Principi contabili: chiarimento sullo sconto in fattura e cessione del credito


Sul Sole24Ore di oggi un articolo di Fabio Chiesa e Giampiero Gugliotta su un importante chiarimento in materia di principi contabili. Sconto in fattura e cessione del credito sono due modalità alternative all’utilizzo diretto della detrazione con peculiarità differenti, anche di tipo contabile.

Dal punto di vista operativo era stato chiarito che nel caso di sconto in fattura il credito di imposta deve essere pari allo sconto applicato con una equivalenza obbligata tra sconto applicato e credito acquisito (punto 3.3 del provvedimento Entrate 283847/20, n. e circolare 24/E/20, al paragrafo 7). Diversamente, nel caso della cessione del credito quest’ultima potrà essere effettuata direttamente dal beneficiario della detrazione fiscale anche a un prezzo più basso rispetto al valore nominale della detrazione medesima.

Dall’agosto scorso, con la pubblicazione definitiva del documento Oic “Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali” è stata sdoganata una ulteriore difformità tra sconto in fattura e cessione del credito, da riferirsi al diverso trattamento contabile dell’una rispetto all’altra operazione.

Si tratta della contabilizzazione della detrazione fiscale per l’entità committente i lavori, inclusa la fattispecie in cui la società in qualità di condomino beneficia dell’agevolazione.

Il paragrafo 6 del documento Oic chiarisce infatti che quando la società committente opta per lo sconto in fattura rileva il costo dell’investimento al netto dello sconto ottenuto.

Previous Webinar del Mercoledì 29 settembre 2021
Next Moratoria Covid per i prestiti: salvo il rating delle imprese debitrici