Su Norme & Tributi Plus del Sole24Ore un importante riscontro di una risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un interpello: il contributo a fondo perduto erogato dalla Regione per l’emergenza covid-19 a chi esercita attività d’impresa o una professione, non è soggetto a tassazion
La questione riguarda un contributo a fondo perduto percepito nel 2020 a parziale copertura di un finanziamento bancario, chiesto e ottenuto per fronteggiare le difficoltà connesse all’emergenza pandemica.
Nel caso specifico, l’Agenzia ha ricondotto la richiesta nell’ambito di applicazione dell’articolo 10-bis del Dl 137/2020 (decreto Ristori) secondo cui «i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte oprofessione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai finidell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi».
Tenuto conte che la norma si riferisce ai contributi di «qualsiasi natura» e «da chiunque» erogati ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, «indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione», il contributo concesso dalla Regione – conclude la risposta a interpello 521 – risulta riconducibile agli aiuti «erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19». Di conseguenza che lo stesso non concorre a determinare la base imponibile, né ai fini dell’Ires, né ai fini dell’Ira