In un articolo sul Sole24Ore Norme e Tributi di oggi, Antonello Chierchi esamina le tre possibili opzioni a disposizione nella delicata materia dell’equo compenso.
L’accelerazione nell’esame della Camera delle nuove modalità di applicazione, però, non ha portato ad un ampliamento del raggio d’azione, come richiesto dalle categorie. Crescono invece le vie per tutelarsi: oltre all’azione giudiziaria, il professionista avrà a disposizione l’alternativa del parere di congruità e della class action.
La scorsa settimana l’Aula della Camera ha iniziato ad esaminare la proposta (atto 3179). Un esame a tappe forzate: depositato il 25 giugno scorso, il testo (a firma della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni) è stato calendarizzato 4 giorni dopo e approvato in commissione nel giro di una settimana .
Il perimetro
Il nuovo equo compenso si applicherà a tutti i professionisti, compresi quelli non ordinistici, i cui parametri sono da disegnare.
Varrà nei rapporti tra professionisti e imprese regolati da convenzioni. Oltre ai contraenti forti già previsti (banche e assicurazioni) saranno soggette a equo compenso le convenzioni con imprese che nell’anno precedente alla firma hanno avuto più di 50 dipendenti o 10 milioni di ricavi e le società di cartolizzazione e loro controllate o mandatarie. Il perimetro si è allargato, ma ne restano fuori buona parte delle Pmi. Sul fronte della Pa, l’equo compenso verrà esteso a tutte le società a partecipazione pubblica e agli agenti della riscossione.
Le tutele
Il professionista che ritiene di non ricevere un onorario proporzionato all’attività svolta avrà tre strade per tutelarsi:
1 fare ricorso e chiedere il ricalcolo del compenso che il giudice liquiderà facendo riferimento ai parametri stabiliti nei decreti. In più potrà chiedere un indennizzo;
2 potrà rivolgersi al proprio Ordine per un parere di congruità, che diventerà esecutivo solo se la controparte non si oppone;
3 possibile anche una class action promossa da Ordini o associazioni più rappresentative.
I parametri
Restano centrali gli importi stabiliti per ogni attività dai decreti ministeriali. Oggi per molti professionisti, tra cui commercialisti e le professioni tecniche, il riferimento è al Dm 140/2012. Decreti ad hoc sono stati invece varati per avvocati, consulenti del lavoro e professioni sanitarie (si vedano le schede in basso). In tema di parcella, non necessariamente legata all’equo compenso, gli avvocati possono anche contare su una recente sentenza di Cassazione (la 19427 dell’8 luglio) che ha stabilito che il legale può esigere il pagamento dell’onorario con un parere di congruità dell’Ordine da presentare al giudice per ottenere il decreto ingiuntivo, senza passare per una causa ordinaria. Con la proposta Meloni i parametri sono previsti anche per le professioni non regolamentate, sempre con aggiornamento biennale.