Per gli enti del terzo Settore, nessun obbligo di deposito dei bilanci entro giugno


Su Norme e Tributi Plus del Sole24Ore una utile specifica che riguarda il Terzo Settore: per i cosiddetti Ets (enti del terzo settore) nessun obbligo di deposito del bilancio entro il 30 giugno. Resta, però, la possibilità di convocare l’assemblea per l’approvazione dello stesso entro il 29 di questo mese beneficiando così della proroga prevista dall’articolo 106 del Dl Cura Italia. Un termine che per le associazioni potrà andare oltre il 29 giugno, atteso che il Codice civile prevede la possibilità della seconda convocazione per l’assemblea (articolo 21 del Codice civile). Maggiore prudenza, invece, per le Onlus che, seppur siano tenute a redigere il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio (articolo 20-bis, comma 1, lettera a), del Dpr 600/73), in forza della proroga, potranno beneficiare del termine del 29 giugno per la convocazione dell’assemblea.

Nessuna modifica dei termini, invece, per il rendiconto delle raccolte fondi. Sul fronte degli adempimenti legati al bilancio d’esercizio, è bene ricordare che l‘articolo 48 del Codice del Terzo settore prevede l’obbligo per gli Ets entro il 30 giugno dell’anno successivo di depositare presso il Registro unico il bilancio e il rendiconto delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente. Adempimento da cui per quest’anno, in mancanza dell’operatività del Runts, saranno esonerati gli Ets che non svolgono in via prevalente attività d’impresa.

Quelli che, invece, svolgono attività in forma di impresa commerciale sono tenuti a predisporre il bilancio secondo i criteri previsti per le società dal codice civile e a depositarlo presso registro delle imprese (articolo 13 del Cts). Con la conseguenza che l’obbligo di deposito dovrebbe scattare dal 2022 (bilancio d’esercizio 2021) per gli enti che assumeranno la qualifica di Ets attraverso l’iscrizione nel Registro nei prossimi mesi, nonché per le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps), enti già dotati nel periodo transitorio di tale qualifica.

In caso di esercizio non solare, il bilancio andrà depositato entro il successivo 30 giugno in cui è stata effettuata l’iscrizione. Discorso a parte per le Onlus che, potendo continuare a beneficiare del regime fiscale di favore sino alla sua abrogazione, potrebbero decidere di accedere al Runts in un momento successivo, con la conseguenza che saranno soggette al deposito solo nel momento in cui si iscriveranno nello stesso. Invece, per gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale il termine del 30 giugno non dovrebbe trovare applicazione.

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