Norme e Tributi Plus del Sole24Ore analizza il nuovo scenario per i bilanci 2020 alla luce delle norme post-covid.Le società che si accingono ad approvare i bilanci 2020 dispongono di diverse norme di favore, ma nell’applicazione concreta di queste disposizioni devono tenere conto di una serie di aspetti critici. Oltre al rinvio del termine di approvazione nei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (articolo 106 del Dl 18/20), le altre disposizioni di interesse riguardano continuità aziendale e perdite, imputazione degli ammortamenti e rivalutazione.
I termini di approvazione. La legge di conversione del Milleproroghe ha posticipato dal 31 marzo al 31 luglio 2021 il termine entro il quale possono essere «tenute», sulla base dell’articolo 106 del decreto legge 18/2020, le assemblee delle società di capitali e delle cooperative (imponendo ai partecipanti di intervenire mediante audio-video conferenza) e le assemblee delle società quotate (imponendo ai soci di parteciparvi conferendo una delega al cosiddetto «rappresentante designato», nominato dalla società).
La gestione delle perdite e le altre disposizioni. Una delle tematiche più delicate della attuale crisi pandemica è rappresentata dalle perdite del 2020 e dalla gestione delle stesse per le società che le hanno conseguite. Al di là, infatti, di alcune misure emergenziali volte a ridurre l’effetto di queste perdite, vedasi la sospensione in tutto o in parte degli ammortamenti o la rivalutazione di taluni asset che è in grado di incrementare il patrimonio netto, vi saranno casi in cui comunque tali perdite incideranno sul conto economico del 2020 e si porrà la questione della gestione delle stesse.
L’originario articolo 6 del Dl 23/20 è stato sostituito dal comma 266 della legge di Bilancio 2021, prevedendo che la sistemazione delle perdite relative al 2020 possa essere rinviata in fase di approvazione dei bilanci 2025 (ovvero a primavera del 2026).
I correttivi alle rivalutazioni. Tra i temi più caldi restano le rivalutazioni. Sfumata per ora l’ipotesi di una stretta legislativa, dopo i pareri di segno opposto delle direzioni regionali delle Entrate di Veneto e Lombardia, a livello centrale è stato chiarito che è possibile rivalutare i marchi e il know how i cui costi siano transitati esclusivamente a conto economico (e non solo quelli espressi nell’attivo di bilancio). Ma, ha aggiunto l’Agenzia, solo «in assenza di espresse disposizioni di segno contrario rilevanti ai fini fiscali»