Studi professionali: ecco le regole per l’accesso alla Cig


Su Norme e Tributi del Sole24Ore una disamina delle regole, rese operative con apposita circolare dell’Inps, per la contribuzione al fondo di solidarietà bilaterale degli studi professionali: infatti, con la circolare 77/2021, l’Inps ha fornito ai datori di lavoro interessati le istruzioni per procedere ai versamenti in questione. Si tratta delle realtà professionali che impiegano mediamente più di tre dipendenti, i cui codici Ateco sono allegati alla circolare, compresi gli studi legali e di consulenza fiscale, purché non siano destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al titolo I del Dlgs 148/2015.

Gli studi interessati
Facciamo prima un passo indietro. È stato il decreto interministeriale Lavoro-Economia 104125, del 27 dicembre 2019, ad assicurare ai lavoratori del comparto che prima non erano coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie di cui, rispettivamente, agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo 148/2015.

La novità risiede nell’estensione di quei trattamenti al perimetro dei datori di lavoro con almeno 3 dipendenti, prima esclusi da qualsiasi copertura: ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti, sebbene possano essere coperti dalle prestazioni soltanto quelli con contratto di apprendistato professionalizzante.

Le aliquote
Proprio per garantire il finanziamento di queste misure, il fondo prevede una contribuzione ad hoc, come avviene anche per gli altri fondi di solidarietà bilaterali che operano secondo le regole quadro del Dlgs 148.

Quali sono gli effetti per i datori di lavoro conseguenti alla circolare Inps 77? Occorre distinguere due casistiche: gli studi professionali che occupano mediamente più di 3 dipendenti sono chiamati – a partire dal mese di marzo 2020 – a versare una contribuzione di finanziamento al fondo pari allo 0,45%, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui due terzi a carico loro e un terzo a carico del lavoratore (importo che verrà trattenuto mensilmente in busta paga). Si tratta di datori di lavoro che finora non sopportavano questo onere e a cui dovranno fare fronte per finanziare gli ammortizzatori. Quindi, oltre alla contribuzione da maggio scorso in avanti (da versare entro il 16 giugno), sono tenuti a corrispondere al fondo entro il prossimo 20 agosto – attraverso i versamenti della normale contribuzione Inps – gli arretrati da marzo 2020 ad aprile 2021.

Differenti sono, invece, gli effetti della costituzione del fondo per quanto riguarda la platea degli studi che impiegano più di 5 dipendenti: per questi datori, che finora hanno versato la contribuzione per il finanziamento del sostegno al reddito al Fondo di integrazione salariale dell’Inps, si tratta di versare – dalla mensilità di maggio 2021 in poi – la contribuzione al fondo di settore neo-costituito, recuperando attraverso le denunce mensili Uniemens i contributi già pagati al Fis per il periodo marzo 2020 – aprile 2021.

Se la soglia dimensionale supera i 15 dipendenti, allora la contribuzione è pari allo 0,65% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, così ripartita: 0,43% a carico del datore e 0,22% del lavoratore.

Il superamento della soglia dimensionale, espressamente fissata dal decreto interministeriale per la partecipazione al fondo di solidarietà, si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente. Dal punto di vista pratico, l’Inps attribuisce in automatico ai datori di lavoro interessati un’apposita codifica sulla matricola aziendale e, attraverso le denunce individuali mensili Uniemens, potrà essere esposta la contribuzione, così come gli arretrati da versare entro agosto.

Per tutti i datori di lavoro, a prescindere dal numero di addetti, è poi previsto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell’ammortizzatore, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.

L’accesso

Le prestazioni – Il fondo di solidarietà bilaterale eroga un assegno ordinario a favore dei lavoratori degli studi professionali interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, di importo pari all’80% della retribuzione persa, nel tetto dei massimali di legge

Il perimetro – I lavoratori beneficiari devono avere un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 90 giorni.Il trattamento spetta anche agli apprendisti con contratto professionalizzante

Le durate – Le riduzioni o le sospensioni temporanee dell’attività lavorativa possono avere una durata massima di 12 mesi in un biennio mobile.Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile, per queste causali: riorganizzazione aziendale; crisi aziendale; contratto di solidarietà.

I limiti – Per ciascuna unità produttiva i trattamenti relativi alla prestazione non possono comunque superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile

L’accesso – La piena operativa del fondo di solidarietà bilaterale degli studi è prevista una volta nominato il comitato amministratore.

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