Fattura differita, consentita anche ai professionisti


Tra le novità della fatturazione elettronica 2021, merita un breve approfondimento quella relativa all’istituzione del nuovo Tipo Documento TD24 «fattura differita di cui all’articolo 21, comma 4, lettera a)» e all’opportunità di utilizzo dello stesso da parte dei titolari di lavoro autonomo. L’articolo 21, comma 4, lettera a) del Dpr 633/1972 stabilisce che: «4. La fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 … omissis …In deroga a quanto previsto nel primo periodo:a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con Dpr 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;».

La prassi e i professionisti

Nella prassi operativa si tende ad associare questa norma sulla fatturazione differita alle imprese, in particolare a quei casi in cui la spedizione della merce è accompagnata da Ddt (documento di trasporto) e la fattura viene emessa a fine mese o entro il giorno 15 del mese successivo.Tuttavia essa è applicabile anche ai professionisti, che possono vantaggiosamente differire l’emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo…

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