Buone notizie per le imprese a rischio fallimento che potranno procedere ad una ‘pacificazione’ con il fisco e con gli enti previdenziali e vedere omologate le proposte di concordato preventivo o raggiungere accordi di ristrutturazione dei debiti. La corsìa preferenziale è stata infatti attivata dalle modifiche che verranno apportate alla legge fallimentare (rd 267/1942, lf) a cura dell’emendamento al dl 125/2020 (il primo decreto sulla fase 2 dell’emergenza Covid), ora alla camera per la definitiva conversione in legge prevista entro il prossimo 7 dicembre. Gli effetti dell’emendamento sono vasti e interessano una grandissima entità di imprese, messe a dura prova con la pandemìa.
L’art. 3 del decreto, infatti, inserisce modifiche agli artt. 180, 182-bis e 182-ter lf (si veda ItaliaOggi del 12 novembre), di fatto apportando nell’impianto normativo attuale una delle novità introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (dlgs 14/2019, Cccii) con le migliorie e precisazioni inserite nell’art. 48 del Ccii dal dlgs del 26 ottobre 2020, n. 147, appena approvato dal governo.
Nel dettaglio tutte le imprese a rischio di insolvenza che dimostrano che dalla liquidazione del patrimonio in un alternativo scenario fallimentare non sono in grado di pagare integralmente i loro debiti previdenziali, contributivi ed erariali, possono ottenerne lo stralcio tramite la degradazione al rango di chirografo, con la conseguenza che anche ai creditori pubblici deve essere riconosciuta la sola percentuale pagata agli altri creditori di pari rango (chirografario).
A conti fatti il Tribunale può omologare la proposta di concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione dei debiti tutte le volte che il debitore dimostra, tramite l’attestazione sottoscritta dal professionista indipendente, che la proposta non è peggiorativa e anzi conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare del patrimonio. La relazione del professionista, così, rappresenta il vero fulcro per concedere la possibilità alle imprese in crisi di liberarsi dai debiti.
Di fatto, dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, le imprese con debiti tributari e contributivi potranno ottenere la cosiddetta ‘esdebitazione’ da debiti erariali-previdenziali se le proposte formulate ai creditori daranno evidenza della convenienza di quanto offerto nel piano di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione rispetto al soddisfacimento ottenibile nella ipotesi alternativa della liquidazione fallimentare.
Ovviamente tale eventualità deve trovare una ragionata e coerente rappresentazione delle motivazioni, secondo un giudizio non contestabile e il più oggettivo possibile……