In presenza di sentenze giudiziarie o di lodi arbitrali che danno ragione a una parte, dal punto di vista fiscale il risarcimento del danno segue l’iscrizione contabile (per il principio di derivazione rafforzata) per i soggetti Oic, mentre per le microimprese (2435-ter Codice civile) si guarda ai concetti di certezza e obiettiva determinabilità (articolo 109, comma 1 del Tuir-Testo Unico Imposte sui Redditi). Sono le condivisibili conclusioni a cui è giunta l’Agenzia delle Entrate con la Consulenza Giuridica n. 9. E’ quanto riportato da Sole24Ore in un articolo dove viene anche ribadita la corretta applicazione dei principi contabili.