Il resoconto del webinar Inrl sulla revisione legale nelle società a partecipazione pubblica


Il webinar del mercoledì dello ‘sportello del revisore-Inrl’, seguito da oltre 70 iscritti, è stato svolto dal tesoriere dell’Istituto Paolo Brescia che

ha illustrato il Testo Unico Enti Locali – TUEL (n.175 del 2016) che disciplina le società a partecipazione pubblica: argomento ostico ma di estrema attualità vista la moltitudine di queste realtà miste. La genesi di queste società con soci privati che ormai comprendono vari ambiti,  dalle gestioni di porti fino a vendite di prodotti locali, è datata 2002, anno di svolta che ha dato il via libera ad una vera e propria proliferazione  di società partecipate che ha riguardato quasi tutti gli 8000 comuni italiani. E dal 2006 in poi  si son verificati i primi problemi, dovuti anche ad assunzioni a pioggia, crescenti costi di gestione, investimenti di dubbia valenza. Di conseguenza i conti economici di queste società hanno iniziato ad essere in deficit. Una gestione ‘incontrollata’ soprattutto perchè nei Comuni più piccoli non venivano nemmeno nominati i revisori dal momento che non vi era un obbligo di legge.

Inn realtà, quasi sempre tali società erano un escamotage per bypassare il Patto di Stabilità, ma anche un ottimo uno strumento di convenienza politica, per accrescere il consenso. Finalmente il legislatore si è reso conto del pericolo ed è scaturita la normativa del 2016.

E una importante sentenza della Cassazione, nel 2018, ha stabilito che le società a partecipazione pubblica dipendono dal Giudice ordinario, un orientamento diverso rispetto al passato, quando tutto veniva ricondotto alla Corte dei Conti.  Al principale organo di magistratura contabile è rimasta la giurisdizione delle cosiddette società in house.

Da questo momento la questione è diventata davvero delicata: il revisore dell’ente locale è infatti legittimato a fare verifiche contabili nelle società a partecipazione pubblica inserite nel bilancio dell’ente locale stesso, ma non c’è un automatismo di legge. Particolare rilevante, questo, se si tiene conto che tutte le società partecipate sono soggette alla normativa fallimentare.

Dal momento che oggi, con la nuova normativa, la nomina dei revisori legali negli enti locali è un obbligo di legge, occorre sottolineare quanto sia importante verificare bene, per ogni singolo revisore incaricato,  la contabilità nel pregresso di tutte le società partecipate, con crescenti ed ampie responsabilità, perché poi nell’esame del bilancio consolidato approvato interviene la Corte dei Conti.  

Il testo Unico stabilisce che deve esserci un controllo contabile da parte dell’ente pubblico (Comune o Regione) su tutte le società partecipate, verificando sistematicamente se ci sono degli indici di criticità che possono portare quella società in default. Vale la pena che quindi già in quel testo, dunque, viene richiamato il concetto di  alert, che doveva esser eseguito dall’ente stesso e che oggi rappresenta un caposaldo nel nuovo Codice della crisi d’impresa..  

Paolo Brescia è poi passato a segnalare due principi ISA che possono rivelarsi molto efficaci nell’attività di revisione contabile.

Il primo è  l’Isa 550, inerente alle operazioni con parti correlate tra ente pubblico e società privata: uno strumento molto importante da utilizzare e quindi da applicare anche alla revisione dell’ente tutte le volte che  sono operazioni tra ente pubblico e società privata. In queste operazioni il revisore dell’ente pubblico deve prestare molta attenzione e magari chiedere la collaborazione del revisore della società partecipata. Le due verbalizzazioni dei rispettivi revisori, infatti, devono coincidere.

La valenza di questo strumento tocca da vicino il concetto di Responsabilità del revisore: vista la mancata indipendenza tra le parti correlate, infatti,  l’informazione finanziaria deve stabilire disposizioni specifiche per la contabilizzazione e la presentazione in bilancio di rapporti, saldi e operazioni con le parti correlate per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere la natura e gli effetti reali o potenziali sul bilancio.

Così come altrettanto utile è l’altro ISA 570, ovvero la valutazione della continuità aziendale: dal momento che la legge non consente al revisore dell’ente locale di fare verifiche sul bilancio della società privata con l’automatismo derivante da obblighi di legge, è bene (e consigliabile) anche in questo caso  chiedere al collega revisore di quella società di ricevere questa documentazione. Una collaborazione quanto mai preziosa per il revisore dell’ente locale al fine di comprenderne la valenza nel bilancio dell’ente pubblico.

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