Nella bozza del Decreto che istituisce il RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, viene fatto esplicito obbligo a tutti gli enti e società interessati all’iscrizione al suddetto Registro, di formalizzare e comunicare anche la nomina del revisore legale. E’ bene ricordare che la finalità del RUNTS è quella di dare pubblicità dell’esistenza di un ente di terzo settore (Ets) e di alcuni dati fondamentali riguardanti la sua struttura e attività. Esso ha quindi una funzione di trasparenza – anche con riguardo all’applicazione della normativa fiscale – e di certezza del diritto anche con riguardo ai terzi che entrano in rapporto con gli Ets stessi. Il Registro è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gestito operativamente tramite un ufficio regionale (o provinciale, nel caso delle province autonome di Trento e Bolzano) e un ufficio statale. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica. Lo stesso Ministero vigila sul sistema di registrazione degli enti del terzo settore, assicurando l’uniformità tra i registri regionali, e monitorando lo svolgimento delle attività degli uffici del Runts operanti a livello regionale.