La certificazione di un bilancio consiste nell’espressione di un giudizio professionale, raggiunto in seguito ad una revisione legale dei conti svolta secondo i principi di revisione statuiti, sulla attendibilità del bilancio stesso che rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico d’esercizio di una impresa.
La revisione legale dei conti è un procedimento finalizzato ad accertare la conformità del bilancio alla normativa di riferimento, in pratica lo strumento operativo che consente al Revisore di esprimere un giudizio sull’attendibilità del bilancio;
Le attività di verifica si sviluppano attraverso varie fasi, le quali hanno lo scopo di accertare l’affidabilità dei dati desunti dalla contabilità aziendale, in quanto gli stessi costituiscono la base per la formazione e la redazione del bilancio, e di verificare la ragionevolezza e l’attendibilità degli elementi oggetto di stima che concorrono alla formazione del bilancio d’esercizio.
La certificazione è l’atto conclusivo di questo processo e si compendia in un atto formale che attesta, mediante un parere, l’attendibilità del bilancio, giudicata sulla base dei principi contabili e di revisione.
L’art. 2409 Codice Civile affidava la funzione di controllo contabile al collegio sindacale che, oltre a controllare l’amministrazione della società, a vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, era tenuto ad accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili. Con il D. Lgs. 39/2010, la predetta disposizione, è stata modificata prevedendo uno spostamento di competenze in materia di controllo contabile dal collegio sindacale ad un nuovo professionista, il Revisore Legale.
L’unica eccezione contemplata nella nuova normativa è quella delle società che non siano tenute al bilancio consolidato: in tal caso l’art. 2409-bis c.c. lascia anche la possibilità di esercitare la revisione legale dei conti al collegio sindacale purché costituito da Revisori Legali iscritti nell’apposito registro.
Va anche ribadito che è stato più volte sottolineato che il Revisore Legale, iscritto nel registro istituito presso il MEF, deve essere un Professionista dotato di molteplici conoscenze, sia disciplinari che tecnici, quali diritto tributario, principi di economia, contabilità, diritto commerciale, revisione aziendale, diritto del lavoro, nonché esperto in sistemi informativi e nuove tecnologie aziendali.
Il Revisore Legale è vincolata all’osservazione di rigide regole ed al rispetto di determinati principi che lo accompagnano nell’espletamento della propria attività e nel raggiungimento del risultato finale di revisione, ovvero, accertare che il bilancio non sia affetto da errori significativi e se sia nel suo complesso attendibile.
I principi a cui è ancorato l’operato del Revisore Legale sono:
indipendenza
integrità
obiettività
competenza e diligenza
riservatezza
professionalità
rispetto principi tecnici
solo il rigoroso rispetto dei suddetti principi contribuirà all’alta qualità e alla massima affidabilità della Revisione Legale dei Conti.
I professionisti che svolgono l’attività di Revisione Legale, oltre ad essere tenuti alla “FPC”, devono, sempre in base al predetto D.Lgs. 39/2010, sottostare ad un periodico controllo (ogni sei anni) sulla qualità del lavoro svolto; (in caso di EIP il controllo è ogni tre anni).
La procedura di Revisione è disciplinata dall’art. 14 del D.lgs. 39/2010 il quale prevede che il Revisore ha il compito di stilare una relazione contenente il giudizio sul bilancio di esercizio e quello di verificare la regolare tenuta delle scritture contabili.
A tal proposito è opportuno precisare che con l’entrata in vigore della predetta normativa, la relazione finale non è più una “relazione di certificazione”, come in passato, in quanto non certifica più i dati di bilancio, ma di fatto afferma, come già detto, nel caso sia positivo, che il bilancio assoggettato a revisione non è viziato da errori significativi. Il predetto documento, ha la funzione di tutelare sia le parti interne che quelle esterne all’azienda. Infatti, la funzione principale è quella di garantire la trasparenza del mercato.
Alla luce di tutto ciò si può affermare che l’attività del Revisore Legale è un’attività che ha la stessa tutela di un’attività pubblica, proprio in virtù della rilevanza pubblicistica del ruolo che lo stesso svolge nell’ambito dell’andamento del mercato, e quindi della circolazione dell’informazioni societarie.
L’INRL, attraverso la propria storica organizzazione, la continua innovazione e l’impegno profuso dal nuovo Consiglio Nazionale, nonché con l’istituzione dello “SPORTELLO DEL REVISORE” vuole affermarsi quale unico Ente in grado di tutelare, proteggere e valorizzare la PROFESSIONE DEL REVISORE LEGALE oltre alla difesa del suo ruolo sociale che oggi, più che mai, ha assunto un valore fondamentale per lo sviluppo e la ripresa del mercato nazionale ed europeo.
A cura di
C. Monetta